La tutela cautelare cede davanti all’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità (TAR Calabria n. 400 del 31.07.2026)
Il TAR Calabria respinge la domanda cautelare della società calcistica perché l’attività sportiva può continuare in uno stadio diverso e, nel bilanciamento degli interessi, prevale la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità pubblica.