Cittadinanza: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo annullamento d’ufficio (TAR Calabria n. 1520 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana quando l’Amministrazione abbia già provveduto all’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato nelle more del giudizio. L’eliminazione dall’ordinamento giuridico del provvedimento gravato priva la controversia del suo oggetto e determina il venir meno dell’interesse strumentale alla decisione nel merito.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo plurimi vizi di legittimità. L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha tuttavia rappresentato che il decreto impugnato era stato annullato d’ufficio dall’Amministrazione stessa, con conseguente cessazione della materia del contendere e venuta meno di ogni interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto del sopravvenuto annullamento d’ufficio del provvedimento gravato, rilevando come tale circostanza avesse determinato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La decisione si fonda sulla constatazione che l’atto impugnato, essendo stato rimosso dall’Amministrazione in via di autotutela, non è più idoneo a produrre effetti giuridici nella sfera della ricorrente. Venendo meno l’oggetto dell’impugnazione, il giudizio perde la sua utilità concreta e non residua alcuna posizione giuridica da tutelare attraverso una pronuncia di merito.
Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, giustificata dai peculiari profili interpretativi della vicenda e dalla decisione in rito adottata, che non consente di ravvisare una soccombenza in senso proprio.
La pronuncia è stata resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti nella camera di consiglio, non sussistendo questioni di fatto o di diritto che richiedessero un approfondimento istruttorio o un esame nel merito.
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Nota della Redazione
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