Necessario il preavviso di rigetto prima del diniego del porto d’armi (TAR Calabria n. 1532 del 03.08.2026)
Il diniego del porto d’armi per uso caccia, fondato su vicende penali risalenti e conclusesi con esiti favorevoli, deve essere preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto. L’omissione del dialogo procedimentale determina l’illegittimità del provvedimento, a prescindere dall’ampia discrezionalità amministrativa.