Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Puglia n. 196 del 11.02.2026)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata dalla parte ricorrente prima che la causa sia trattenuta in decisione, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza bisogno di accertamenti nel merito.