Memorie ex art. 121 per sole questioni nuove e inammissibilità in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 26617 del 15.07.2026)
La memoria ex art. 121 cod. proc. pen. è inammissibile se introduce questioni nuove non devolute con l’impugnazione, configurandosi come motivo nuovo soggetto al termine perentorio dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Il sindacato di legittimità sulla rinnovazione istruttoria non può spingersi alla concreta rilevanza della prova.