Estraneità agli ambienti mafiosi requisito originario per l’accesso al Fondo vittime mafia (Cass. civ. Sez. III n. 19588 del 15.07.2025)
Il requisito di estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali è elemento costitutivo originario della fattispecie che dà diritto all’accesso al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso. La sua esplicitazione ad opera dell’art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 122 del 2016 ha valore meramente ricognitivo.