Prova pratica concorsuale con natura di prova scritta e obbligo di anonimato (TAR Lombardia n. 328 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La regola dell’anonimato nelle prove concorsuali, posta dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, trova applicazione ogni qualvolta la prova, pur denominata “pratica” dall’amministrazione, si sostanzi nell’elaborazione di uno scritto e non richieda il contatto diretto tra candidato e commissione. Il nomen iuris utilizzato dall’amministrazione resta irrilevante quando la prova abbia in concreto natura di prova scritta. In tal caso l’anonimizzazione è dovuta, quale declinazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e la sua violazione determina l’illegittimità delle operazioni concorsuali senza necessità di provare l’effettivo sviamento della valutazione. La regola non opera, invece, quando la prova pratica implichi visione diretta del modus procedendi del candidato da parte della commissione.
Il Fatto
Con decreto dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 il Ministero dell’Istruzione ha bandito un concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente. La ricorrente ha partecipato per la classe di concorso A001 della Regione Lombardia, superando la prova scritta con il punteggio di 84/100.
Nella prova pratica, consistita nella progettazione di un murales corredata da sintetica relazione e svolta in modalità grafica, la ricorrente ha conseguito 38/100. Poiché il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica tra prova pratica e colloquio e occorre un minimo di 70 punti, il punteggio ha reso ininfluente il colloquio e ha escluso la candidata dalla graduatoria di merito e dall’abilitazione. Di qui l’impugnazione degli esiti, delle griglie, dei verbali e delle indicazioni operative che imponevano di apporre nome, cognome e data di nascita su ogni elaborato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la nozione di prova pratica, individuandola in quella che implica il contatto diretto tra candidato e commissione, sì che questa possa accertare la tecnica di intervento mediante visione diretta, apprezzando il modus procedendi più che il risultato finale (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 3323 del 2019).
Nel caso concreto, la consegna dettata dalla Commissione e la traccia assegnata dimostrano che la prova si è risolta nell’elaborazione di uno studio progettuale accompagnato da una relazione. Si tratta, dunque, della predisposizione di uno scritto, la cui valutazione non richiede alcun contatto diretto tra commissione e candidato: la pretesa prova pratica si è sostanziata in una prova scritta.
La regola dell’anonimato è posta in via generale dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, che disciplina un procedimento volto a garantire che i membri della commissione non conoscano l’identità dei concorrenti prima di aver ultimato la correzione. La sua funzione è evitare che le valutazioni siano sviate dalla conoscenza dell’identità dei candidati; l’illegittimità sorge dal semplice mancato rispetto della procedura, senza che occorra dimostrare lo sviamento concreto (Cons. Stato, ad. plen. n. 27 e n. 26 del 2013; Sez. IV n. 5571 del 2018).
Il Collegio precisa i limiti dell’istituto: l’anonimizzazione non è oggettivamente possibile in presenza di una prova pratica in senso proprio, che richieda il contatto diretto tra candidato e commissione. Laddove invece la prova consista nell’elaborazione di uno scritto, la regola deve trovare applicazione, trattandosi di declinazione dei principi generali di imparzialità e buona amministrazione.
Nel caso di specie le indicazioni operative della Commissione imponevano espressamente di inserire i dati identificativi su ogni elaborato. La regola dell’anonimato è stata quindi violata, con conseguente fondatezza della censura proposta in via principale e assorbimento delle ulteriori doglianze. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.500,00.
Nota della Redazione
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