Condono edilizio, illegittimo il rigetto fondato su parere soprintendenza già revocato (TAR Sicilia n. 2253 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di istruttoria e violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza, il provvedimento con cui il Comune rigetti un’istanza di condono edilizio fondandosi esclusivamente su un parere della Soprintendenza che sia stato successivamente revocato in autotutela e sostituito da un parere favorevole. L’amministrazione procedente è titolare di un onere di aggiornamento istruttorio che permane sino all’adozione del provvedimento conclusivo. Il diniego ancorato a un atto divenuto privo di efficacia giuridica è viziato anche quando l’avviso favorevole sopravvenuto sia stato ritualmente comunicato. La revoca del parere ostativo impone una nuova valutazione del quadro procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente presentava nel dicembre 2004 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, per la trasformazione di una cisterna e il cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione. La Soprintendenza competente esprimeva dapprima parere contrario, con contestuale ordine di rimessione in pristino. Avverso tale atto il ricorrente proponeva ricorso gerarchico e l’amministrazione, in autotutela, revocava il precedente parere, esprimendo avviso favorevole.

La revoca e il nuovo parere venivano trasmessi al Comune, che tuttavia adottava il diniego di condono fondandolo sul parere negativo ormai revocato. La Soprintendenza confermava successivamente il proprio avviso favorevole. Il ricorrente impugnava allora il provvedimento comunale davanti al TAR, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere, oltre alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso concentrandosi sul primo profilo. Il provvedimento impugnato si regge esclusivamente sulla nota ostativa della Soprintendenza, ma dagli atti depositati emerge che quella nota era stata revocata a seguito del ricorso gerarchico e sostituita da un parere favorevole. Il Comune ha dunque ancorato la propria determinazione a un atto privo di efficacia giuridica, ignorando il sopravvenuto avviso positivo ritualmente comunicato.

Il percorso argomentativo del giudice amministrativo muove dai principi generali dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 1, legge n. 241/1990. La condotta dell’amministrazione comunale è connotata da un evidente difetto di istruttoria: l’ente ha omesso di valutare il parere favorevole reso in autotutela, limitandosi a richiamare l’avviso ostativo già caducato.

Da qui la conseguenza sul piano dell’onere procedimentale. Il Collegio afferma che l’azione amministrativa deve assicurare la continuità del potere di valutazione, che perdura sino all’adozione del provvedimento conclusivo. La determinazione finale va adottata alla luce delle nuove risultanze procedimentali; adottarla senza questo aggiornamento contrasta con i principi di buon andamento, efficienza, efficacia e ragionevolezza.

Quanto all’amministrazione regionale, il TAR rileva che la stessa non ha adottato l’atto impugnato né ha concorso a formare alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia lesiva, risultando perciò priva di legittimazione passiva ed estromessa dal giudizio. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego di condono; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *