Autocertificazione edilizia infedele e decadenza dal beneficio, nessuna discrezionalità per il Comune (Cons. Stato n. 8790 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In base all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 la non veridicità di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti e l’interdizione dell’attività oggetto della segnalazione. La disposizione non lascia alcuna discrezionalità all’amministrazione che si avveda dell’infedeltà della dichiarazione e prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità. Rispetto a tale dato sono irrilevanti le giustificazioni addotte, rilevando il principio di autoresponsabilità. L’omessa indicazione del vincolo archeologico che grava sull’immobile sottrae l’intervento al controllo della Soprintendenza e alla correlata conferenza di servizi, legittimando l’esercizio del potere inibitorio comunale.

Il Fatto

La società appellante aveva presentato una DUAAP per un intervento di ampliamento di un immobile a destinazione commerciale, allegando una relazione tecnica nella quale si affermava che il fabbricato non era compreso in zona con vincolo paesaggistico. Il Comune, accertato che l’immobile ricade in area classificata di “massima attenzione” nella carta di rischio archeologico del PUC, ha adottato la determina n. 1620 del 23 febbraio 2016, disponendo la decadenza dal beneficio acquisito con l’autocertificazione e l’interdizione dell’attività.

Il TAR Sardegna ha respinto l’impugnazione, ritenendo integrati i presupposti per l’attivazione del potere inibitorio. La società ha proposto appello, sostenendo che le opere, non comportando scavi, non richiedessero il nulla osta della Soprintendenza e che la dichiarazione non fosse infedele.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla relazione tecnica del 28 settembre 2014 allegata alla DUAAP, nella quale il tecnico aveva escluso l’assoggettamento dell’immobile a vincolo paesaggistico. La successiva relazione integrativa del 22 gennaio 2015 riconosce invece che l’edificio ricade in area di “massima attenzione” e che devono essere rispettate le prescrizioni dell’art. 66 delle NTA del PUC.

L’appellante sostiene che tale seconda relazione escluderebbe l’infedeltà della dichiarazione. La Corte respinge l’argomento su un duplice piano. Sul piano procedimentale, la relazione integrativa afferisce al procedimento interdittivo avviato con la nota del 2015 e non alla DUAAP che l’ha preceduta. Sul piano sostanziale, non rileva l’affermazione sulla natura delle opere, che avrebbe legittimato un’arbitraria sottrazione al nulla osta.

L’unica relazione idonea a rilevare ai fini del legittimo esercizio del pubblico potere è dunque quella del 2014, contenente un’informazione falsa e fuorviante. L’omessa informazione implica la sottrazione dell’intervento al controllo della Soprintendenza, venendo in rilievo il vincolo archeologico e l’obbligo di nulla osta in conferenza di servizi.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8920 del 31.12.2019; Cons. Stato, Sez. V, n. 3934 del 24.07.2014) per affermare che la norma non lascia margini discrezionali e che assume rilievo il solo dato oggettivo della non veridicità. Il potere di vigilanza risulta quindi correttamente esercitato e l’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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