Il parere della Soprintendenza è pregiudiziale nelle opere minori su area vincolata (Cons. Stato n. 8791 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione di opere realizzate su area paesaggisticamente vincolata, che non creino nuovi volumi e siano riconducibili a interventi di modesta incidenza, richiede l’acquisizione del parere della Soprintendenza. Il divieto di sanatoria ambientale previsto dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 opera solo quando l’intervento abbia un impatto volumetrico; per gli altri interventi l’Amministrazione deve investire della questione l’organo titolare del parere, che valuta se le modifiche realizzate incidano sul piano paesaggistico. L’omissione di tale parere costituisce vizio pregiudiziale che travolge l’intera ingiunzione e, con essa, il presupposto dell’accertamento di inottemperanza.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile sito nel Comune di Positano ha impugnato due distinte determinazioni comunali. Con la prima, adottata all’esito di sopralluoghi, l’ente ha ingiunto la demolizione di opere edificate in assenza di titoli edilizi e paesaggistici, alcune in corso di realizzazione. Con la seconda ha accertato l’inottemperanza a quella ingiunzione, rimasta non eseguita per effetto della pendenza del giudizio.

Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha accolto solo parzialmente i ricorsi, ritenendo preliminare la definizione dell’istanza di condono edilizio per le opere riconducibili a quella domanda e sufficiente la motivazione per le restanti. L’appellante ha censurato il difetto di motivazione, la qualificazione delle opere come edilizia libera e la mancata notifica al comproprietario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli per connessione soggettiva e oggettiva, trattandosi di provvedimenti conseguenziali ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. Il Collegio affronta quindi il nodo centrale: se il Comune potesse ordinare la demolizione senza il parere della Soprintendenza.

La tesi dell’Amministrazione era che la creazione di nuovi volumi in area vincolata rendesse superfluo il parere, essendo l’intervento comunque escluso dalla sanatoria. Il Collegio osserva però che la sentenza impugnata aveva già annullato in parte l’ordine proprio in relazione alle opere che avevano creato nuovi volumi, per la mancata previa definizione del condono. Le opere oggetto di appello — la trasformazione di una finestra in porta e la costruzione di una scala — non hanno il medesimo impatto volumetrico.

Per tali interventi il divieto di sanatoria non opera automaticamente. Diventa pertanto necessario acquisire il parere della Soprintendenza, che valuti se le modifiche abbiano incidenza paesaggistica. Il parere assume carattere pregiudiziale. Da ciò deriva l’annullamento integrale del provvedimento, affinché il Comune definisca l’istanza di condono e richieda il parere per le opere non coperte da quella domanda.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti. L’annullamento dell’ordine di demolizione travolge il presupposto che legittimava l’accertamento di inottemperanza. Le spese sono compensate, perché l’accoglimento dipende da vizi procedimentali e non dall’accertamento nel merito della legittimità dei provvedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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