Esecuzione specifica degli obblighi da convenzione di lottizzazione davanti al giudice amministrativo (C.G.A.R.S. n. 569 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giurisdizione esclusiva sugli accordi ex art. 11 l. n. 241/1990, il giudice amministrativo è tenuto ad assicurare la tutela piena ed effettiva dei diritti soggettivi devoluti alla sua cognizione, con la stessa intensità garantita davanti al giudice ordinario. Ne consegue che rientra nei suoi poteri pronunciare la condanna all’adempimento degli obblighi assunti dal privato con una convenzione di lottizzazione e adottare la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non essendovi incompatibilità tra l’azione di esecuzione in forma specifica e la struttura del processo amministrativo. Gli obblighi derivanti dalla convenzione hanno natura propter rem dal lato passivo e gravano anche sugli aventi causa dei lottizzanti. La domanda di risarcimento del danno proposta in modo generico, senza allegazione degli elementi di quantificazione, è inammissibile, non potendo la liquidazione equitativa supplire alla negligenza della parte danneggiata.
Il Fatto
Con una convenzione di lottizzazione del 2008 il Comune aveva disciplinato l’attuazione di un piano per la realizzazione di alloggi sociali, prevedendo a carico della società lottizzante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la loro cessione gratuita all’Amministrazione. Rilasciate l’autorizzazione a lottizzare e la concessione edilizia, la società non completava le opere né trasferiva le aree, nonostante i solleciti.
Il Comune agiva quindi davanti al TAR Sicilia per l’accertamento dell’inadempimento e la condanna ai sensi degli artt. 1453 e 2932 c.c. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, in forma semplificata, ritenendo indeterminata la pretesa. Proponeva appello il Comune, lamentando violazione dell’art. 60 c.p.a., difetto di motivazione e di istruttoria e omessa pronuncia sulla richiesta di CTU. La società appellata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ribadito che gli obblighi scaturenti dalla convenzione di lottizzazione hanno natura propter rem dal lato passivo, gravando anche sugli aventi causa degli originari lottizzanti, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 7024/2020. Poiché la parte obbligata non si è costituita né ha addotto atti idonei a giustificare l’inadempimento, si è resa necessaria la verificazione disposta con ordinanza n. 777 del 2023.
La relazione del verificatore ha confermato l’inesatta esecuzione: non risultava realizzata la pavimentazione stradale e del parcheggio con relativa segnaletica, l’area a verde risultava in stato di abbandono, non erano stati eseguiti gli allacci alla rete fognaria separata e alla rete elettrica.
Il cuore della decisione riguarda l’esperibilità del rimedio. La Corte ha richiamato Cons. Stato, Ad. Plen., n. 28/2012 e Cass. civ., Sez. Un., n. 4683/2015, da cui si evince che gli accordi ex art. 11 l. n. 241/1990 generano obbligazioni connesse all’esercizio del potere amministrativo e che non sussiste incompatibilità tra l’azione ex art. 2932 c.c. e il processo amministrativo. In forza del principio di effettività sancito dagli artt. 1 e 7 c.p.a., il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva può adottare ogni forma di tutela prevista per i diritti soggettivi, compresa la pronuncia costitutiva favorevole alla P.A.
Accertato l’inadeguato adempimento, la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata, con condanna della società alla cessione gratuita delle opere collaudate, alla realizzazione di quelle mancanti e alla conseguente cessione delle opere eseguite.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha ritenuta inammissibile perché generica, richiamando Cass. civ., Sez. VI, n. 4859/2018: la liquidazione equitativa presuppone la dimostrazione del danno e non esonera la parte dall’onere di allegare gli elementi di quantificazione. Le spese del doppio grado sono state compensate, con rifusione del contributo unificato e condanna della parte appellata al compenso del verificatore.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto