Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4595 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione. In mancanza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’ente di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e fissa un termine per provvedere. La nomina del commissario ad acta può avvenire sin da ora, con decorrenza dei relativi poteri solo dall’inutile spirare del termine assegnato all’amministrazione. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il suo diritto al pagamento di una somma a titolo di retribuzioni professionali maturate durante il servizio prestato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento degli importi determinati.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione. Poiché questa non ha provveduto, la ricorrente chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione in forma esecutiva ed è passata in giudicato, come risulta dalla documentazione prodotta. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 è decorso infruttuosamente. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione, con il pagamento delle somme spettanti in virtù del titolo.

L’ente deve provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza.

Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in considerazione della natura seriale del contenzioso e del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha avanzato rituale istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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