Silenzio della Questura e validazione dell’istanza: cessazione della materia del contendere (TAR Emilia-Romagna n. 490 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, comunicata dall’Amministrazione nel corso del giudizio, è pienamente satisfattiva della pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria presuppone che il provvedimento sopravvenuto soddisfi integralmente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, restando irrilevante l’atteggiamento processuale delle parti. Il venir meno dell’interesse alla decisione impedisce l’esame nel merito dei motivi di ricorso. La declaratoria può essere adottata anche su conforme richiesta dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 18 marzo 2025 istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura di Parma non ha concluso il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.
Con ricorso proposto ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento. Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Interno e la Questura di Parma.
La Motivazione della Corte
Con relazione depositata in data 14 settembre 2026, la Questura ha rappresentato di essersi attardata nello svolgimento di accertamenti giudiziari relativi a due precedenti di polizia per reati ostativi al mantenimento dello status di lungo soggiornante. Valutata ulteriormente la posizione giudiziaria, l’Ufficio Immigrazione ha rilevato che i precedenti risalgono agli anni 2011 e 2017, che dopo il 2017 non emergono altre segnalazioni e che difetta una pericolosità sociale attuale. Ha pertanto provveduto alla validazione dell’istanza in data 24 luglio 2026.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, il difensore ha preso atto di quanto dichiarato dall’Amministrazione e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha qualificato la validazione come pienamente satisfattiva della pretesa azionata. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., così come richiesto anche dall’interessato. Nessuna pronuncia nel merito sui motivi di ricorso, esaurito l’interesse alla decisione per la sopravvenuta adozione del provvedimento.
Le spese di lite sono state compensate. Il Collegio ha confermato in via definitiva l’ammissione al gratuito patrocinio, già provvisoriamente disposta con decreto n. 15 del 26 giugno 2026 della competente Commissione. Ha quindi liquidato il compenso al difensore in € 1.500,00, già dimidiato ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, oltre I.V.A. e C.P.A., tenuto conto della natura della controversia e dell’impegno professionale richiesto, nei limiti dei valori medi di cui all’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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