Silenzio e revoca del divieto di detenzione armi con conversione del rito (TAR Emilia-Romagna n. 237 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenienza di un provvedimento espresso pienamente satisfattivo della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, restando esclusa ogni pronuncia sul merito dell’inerzia. La domanda di risarcimento del danno proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., non è decisa con il rito camerale che definisce l’azione di cui all’art. 117 cod. proc. amm.: il giudice definisce con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e tratta con il rito ordinario la domanda risarcitoria, disponendo la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente, agente presso il Comando della Polizia Municipale di un Comune, era stato destinatario di un divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dalla competente Prefettura. Dall’episodio era derivato un procedimento penale, definito con sentenza del Tribunale di assoluzione perché il fatto non sussiste.

A fronte della formula assolutoria piena, il ricorrente ha presentato alla Prefettura una prima istanza di riesame e, in data 14 luglio 2025, una successiva istanza di revoca del provvedimento interdittivo. L’amministrazione è rimasta silente, nonostante un sollecito e una diffida. Il ricorrente ha quindi agito in giudizio con ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna all’emanazione del provvedimento favorevole e il risarcimento del danno da ritardo e da mancato esercizio del potere amministrativo. Nel corso del giudizio la Prefettura ha adottato il provvedimento di revoca del divieto, e le parti hanno concordato sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto all’azione avverso il silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto del ricorso individuando due domande distinte: la prima di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento; la seconda di condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patiti per il comportamento inerte.

Sulla prima domanda il Collegio dà atto che, in corso di giudizio, è sopravvenuto un provvedimento amministrativo pienamente satisfattivo della pretesa azionata. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta formulata dalle parti in camera di consiglio.

Sulla seconda domanda la decisione non può essere assunta nella presente sede. Il Collegio richiama l’art. 117, comma 6, cod. proc. amm., secondo cui, se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm. è proposta congiuntamente a quella avverso il silenzio, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

Il Collegio applica la norma disponendo la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria in udienza pubblica, con iscrizione in parte qua della causa nel ruolo delle udienze con rito ordinario. Le spese sono rimesse alla definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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