Procura speciale generica su documento separato: inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2573 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto con procura alle liti rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, quando la procura non rechi l’indicazione dell’autorità giudiziaria adita e degli estremi del provvedimento da eseguire. La genericità della procura non è sanabile, né è configurabile l’errore scusabile, per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per ottemperanza avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’Amministrazione a corrisponderle la somma di euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022. Nel ricorso, la parte ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora.
L’Amministrazione si è costituita per resistere. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2026, il Collegio ha rilevato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la mancata presenza del difensore della ricorrente all’udienza di trattazione non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dovendo tale provvedimento essere adottato solo quando la questione rilevata d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione della causa. L’assenza delle parti in udienza comporta rinuncia implicita al diritto di contraddittorio, escludendo l’obbligo del giudice di fornire avviso.
Nel merito, il Tribunale ha aderito al proprio recente orientamento secondo cui va dichiarata l’inammissibilità del ricorso quando la procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indichi il tribunale amministrativo adito né gli estremi del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione. La procura, contenente la mera delega “nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”, è stata ritenuta assolutamente generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che esige una procura speciale con indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti e dell’autorità adita.
Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura apposta in calce al ricorso, di cui all’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Tale eccezione non può estendersi all’ipotesi di procura redatta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, poiché la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che la parte abbia contezza del contenuto dell’atto e non dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso, in contrasto con quanto stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
Quanto alla sanabilità del vizio, la giurisprudenza ritiene ormai che l’esistenza della procura speciale costituisca requisito di ammissibilità del ricorso, da verificare inderogabilmente al momento della proposizione. Non è altresì configurabile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., trattandosi di istituto di stretta interpretazione: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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