Autonomia del disciplinare militare e delega al direttore generale Persomil (Cons. Stato n. 6654 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’apprezzamento dei fatti aventi rilievo disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, correlata all’autonomia organizzativa dell’amministrazione, e il suo esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità e travisamento dei fatti. La declaratoria penale di non doversi procedere per prescrizione, che neghi espressamente l’assoluzione per la sussistenza dei fatti, costituisce elemento di conforto della responsabilità disciplinare e non vincola l’amministrazione militare. È legittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dal direttore generale Persomil in virtù di delega ministeriale, la cui produzione in appello è ammessa ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. quando il documento è indispensabile ai fini della decisione. L’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, nella versione ratione temporis vigente, imponeva la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, sicché l’avvio tardivo non determina decadenza.
Il Fatto
Un appartenente alla Marina militare impugna la sentenza con cui il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso contro la sospensione disciplinare dall’impiego per due mesi e contro gli atti del procedimento, tra cui la relazione finale dell’inchiesta formale e il decreto di detrazione dell’anzianità di grado.
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato di non doversi procedere per peculato in concorso formale, continuato, essendosi il reato estinto per prescrizione. Acquisita la sentenza, l’amministrazione avviava l’inchiesta formale, conclusa con addebito parzialmente fondato, e irrogava la sanzione ai sensi degli artt. 885, 1357, lettera a), e 1379 del d.lgs. n. 66/2010. L’addebito riguardava l’uso indebito dell’utenza telefonica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiamate verso utenze con opzione di autoricarica. Il militare propone appello deducendo incompetenza, tardività del procedimento, sproporzione della sanzione e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta l’incompetenza del direttore generale Persomil rispetto al Ministro. Il Collegio rileva che il decreto ministeriale 13 settembre 2019 ha conferito la delega per l’adozione dei provvedimenti in materia di sanzioni disciplinari di stato. Sul piano processuale, l’atto è stato prodotto in primo grado e depositato anche in appello: trattandosi di documento indispensabile e dirimente, la produzione è ammessa ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e assorbe la contestata tardività.
Il secondo motivo riguarda l’avvio tardivo del procedimento rispetto alla chiusura del processo penale. La Corte richiama l’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, nella versione originaria vigente all’epoca, che imponeva di non promuovere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale e di sospenderlo se già iniziato. L’amministrazione ha quindi correttamente atteso la conoscenza della sentenza penale.
Il terzo motivo investe la valutazione dei fatti e la proporzionalità. Il Collegio ribadisce il perimetro del sindacato, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 3053 del 2024. La relazione finale, pur segnalando lacune istruttorie e un addebito solo parzialmente fondato, afferma la responsabilità alla luce della costanza, frequenza e durata delle telefonate, alcune ultraorarie e rivolte a soggetti terzi. Tali conclusioni non sono irragionevoli e trovano conforto nella sentenza penale, che nega l’assoluzione per la sussistenza dei fatti. Anche la misura della sanzione, di natura conservativa, supera le censure.
Il quarto motivo deduce disparità di trattamento. Il TAR ha evidenziato le differenze rispetto ad altri militari, ai quali era stato addebitato un numero assai ridotto di chiamate, effettuate da un telefono non esclusivo, durante i turni in centrale operativa e verso un’unica destinataria, o la ricezione di chiamate per ragioni di servizio. Le considerazioni sono condivise e il vizio escluso.
L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite del grado, liquidate in 3.000 euro oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.