Condono edilizio e onere della prova sulla data di ultimazione dell’opera (C.G.A.R.S. n. 62 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere di provare i presupposti di applicabilità del beneficio, e in particolare il presupposto temporale di ultimazione dell’opera, grava sull’interessato. Il principio dispositivo di cui all’art. 2697, primo comma, cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo, poiché il periodo di realizzazione dell’abuso costituisce elemento fattuale nella disponibilità della parte che invoca la sanatoria. La circostanza che il manufatto ricada in un’area ampiamente urbanizzata non integra deroga al vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia, prevalendo le esigenze di tutela del paesaggio. Il tempo trascorso dall’istanza non rende di per sé illegittimo il diniego, difettando un affidamento incolpevole in capo a chi versa in situazione di abusivismo volontario.

Il Fatto

La controversia riguarda un immobile realizzato nel territorio del Comune di Siracusa, nella fascia costiera. La proprietaria aveva presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 e della l.r. n. 37 del 1985. Il Comune aveva respinto la richiesta e, successivamente, aveva intimato la demolizione del manufatto.

Gli eredi della proprietaria hanno impugnato dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sia il diniego di condono sia l’ordinanza di demolizione. Il TAR, con sentenza n. 1457 del 2020, ha respinto i ricorsi. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello al C.G.A.R.S., che viene in decisione con la presente sentenza non definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione del diniego. Richiamando Cons. St., sez. VI, n. 1787 del 2023, si afferma che l’onere probatorio sui presupposti del condono incombe sull’interessato. Nella materia de qua il principio dispositivo opera senza il temperamento del metodo acquisitivo, non ravvisandosi l’asimmetria informativa che ne giustifica l’applicazione, tanto più trattandosi di attività abusiva.

Nel caso concreto l’aerofotogrammetria del 1976 non documenta l’esistenza del manufatto in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 15, lett. a), della l.r. n. 78 del 1976. Le mere dichiarazioni del proprietario non valgono a superare tale dato oggettivo, né è stata provata la distanza superiore ai 150 metri dalla battigia. L’istruttoria comunale e la motivazione del diniego risultano perciò sufficienti.

Quanto al lungo tempo intercorso e all’asserita mancanza di interesse pubblico, si osserva che l’urbanizzazione della zona è circostanza estranea alla tutela del vincolo paesaggistico (C.G.A.R.S. n. 622 del 2021). Il paesaggio è valore imprescindibile e non derogabile dal legislatore regionale (Corte cost. n. 74 del 2021 e n. 240 del 2020), come conferma il principio di prevalenza del piano paesaggistico sancito dall’art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004. La reiterazione della violazione non può valere a superare il precetto, pena la violazione del principio di uguaglianza.

Sul tempo trascorso, la Corte esclude che esso determini di per sé illegittimità. Manca un affidamento incolpevole (Ad. plen. n. 9 del 2017), poiché il privato versa in situazione di abusivismo volontario e non può invocare il condono come istituto prevedibile (Corte cost. n. 252 del 2022). L’affidamento, inoltre, non si riverbera sulla legittimità del provvedimento, non trattandosi di autotutela.

Sul motivo relativo al silenzio assenso, la Corte rileva che la formazione del provvedimento tacito è impedita dalla vigenza del vincolo di inedificabilità assoluta al tempo della realizzazione. Poiché lo scrutinio dell’art. 23 della l.r. n. 37 del 1985 implica la previa decisione di una questione di legittimità costituzionale, il Collegio sospende la decisione sul punto e rimette la questione con separata ordinanza. Respinte anche le censure sulla demolizione, sull’omessa indicazione del termine per impugnare (mera irregolarità) e sulla partecipazione procedimentale (Cons. St., sez. VI, n. 1955 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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