Muro di recinzione in zona vincolata: CILA e autorizzazioni non sono alternative (TAR Sicilia n. 1833 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sospensione dei lavori e di ripristino dei luoghi adottato dal Comune è legittimo quando l’intervento, lungi dal costituire mera ricostruzione di un manufatto preesistente, si traduca in opera nuova e diversa, soggetta a CILA e alle autorizzazioni poste a tutela dei vincoli insistente sull’area. L’assenza della comunicazione asseverata non esaurisce il quadro delle irregolarità: concorrono il difetto di autorizzazione paesaggistica, il difetto di nulla osta nella fascia di inedificabilità assoluta e l’inosservanza dell’art. 55 cod. nav. per la zona di rispetto demaniale. L’atto amministrativo plurimotivato conserva validità anche quando uno soltanto dei presupposti contestati risulti fondato. Il potere repressivo degli abusi edilizi è vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile abitativo con corte pertinenziale, eseguiva opere su un muretto di confine. Il Comune intimava la sospensione dei lavori e la rimessa in pristino, preannunciando la sanzione pecuniaria del comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e l’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
Le contestazioni riguardavano la mancata CILA ex art. 3, comma 2, lett. f), L.R. 16/2016, l’assenza di autorizzazioni e nulla osta in zona vincolata ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004 e art. 15 L.R. 78/1976, nonché il difetto dell’autorizzazione dell’Autorità marittima ex art. 55 cod. nav. Il ricorrente invocava la qualificazione dell’opera come edilizia libera e deduceva incompetenza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e omissione della comunicazione di avvio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi dell’edilizia libera. La lettera p) dell’art. 3, comma 1, L.R. 16/2016, invocata dal ricorrente, è stata dichiarata incostituzionale; altrettanto vale per la lettera i) del comma 2. Il Giudice ritiene inoltre dubbia la stessa qualificazione dell’opera come muro a secco, essendo stata realizzata con blocchetti di cemento e conglomerato. Corretto è dunque l’inquadramento nell’art. 3, comma 2, lett. f), con necessità della comunicazione asseverata.
Quanto alla dedotta sproporzione della sanzione, la Corte rileva che l’assenza di CILA costituisce solo una delle plurime irregolarità. Il Comune ha contestato anche il difetto delle autorizzazioni per il vincolo paesaggistico, per la fascia dei 150 metri dalla battigia e per la zona demaniale marittima.
Il punto A.13 dell’allegato al d.P.R. n. 31/2017 esenta dall’autorizzazione paesaggistica solo gli interventi eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Il ricorrente non ha offerto prova di tale rispetto. Il provvedimento, anzi, contesta la sopraelevazione del muro e la traslazione della delimitazione di circa 40/50 centimetri, con presumibile occupazione di suolo demaniale. Si tratta, quindi, di opere nuove.
Il Collegio aggiunge che le irregolarità accertate sono di per sé sufficienti a sostenere la legittimità dell’ordinanza, quale atto plurimotivato (richiamata Cons. Stato sez. II, 21 marzo 2025, n. 2373). Anche la contestazione sulla fascia dei 150 metri resta corretta. Le opere, nuove e diverse, ricadevano inoltre nell’art. 55 cod. nav.
Sull’omessa comunicazione di avvio, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il potere repressivo degli abusi è attività doverosa e vincolata, senza spazio per momenti partecipativi (da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2816). Il ricorso è infondato e rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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