Autonomia tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario volontario (Cons. Stato n. 8327 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva e il diniego di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis del codice antimafia costituiscono il frutto di distinte valutazioni, rimesse rispettivamente al Prefetto e al Tribunale per le misure di prevenzione, secondo standard probatori propri. Il pericolo di infiltrazione mafiosa va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a rendere “più probabile che non” il condizionamento dell’impresa. Gli esiti assolutori del giudizio penale non neutralizzano gli elementi indiziari valorizzati dall’autorità prefettizia. I fatti risalenti nel tempo possono integrare il quadro indiziario, se valutati in chiave unitaria e non atomistica. La pronuncia del Tribunale della prevenzione non è impugnabile in via parallela né interferisce sui presupposti dell’interdittiva, stante il rapporto di reciproca autonomia tra i due ambiti.

Il Fatto

Una società operante nel commercio all’ingrosso di prodotti edili e arredamenti chiede nel marzo 2023 l’iscrizione alla white list. La Prefettura di Napoli adotta il 25 luglio 2023 un provvedimento interdittivo, escludendo i presupposti per le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del codice antimafia. Il quadro indiziario muove dalla figura dell’amministratore unico, indicato da collaboratori di giustizia come tesoriere e prestanome di un clan camorristico in un giudizio penale poi riformato in appello, e dalla figlia socia, coniugata con un pluripregiudicato trafficante di stupefacenti.

La società impugna davanti al TAR Campania, che respinge il ricorso e i motivi aggiunti con sentenza n. 5101 del 2024. Propone quindi appello, censurando l’adozione d’ufficio dell’interdittiva, l’inattualità degli elementi, il diniego di aggiornamento dopo il rigetto del controllo giudiziario da parte del Tribunale di Napoli e l’illegittimità costituzionale della disciplina.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione sull’iniziativa prefettizia: la procedura non è stata estesa d’ufficio alle attività private, essendo scaturita dalla richiesta di iscrizione alla white list e dalle sollecitazioni di diverse stazioni appaltanti. L’iscrizione all’elenco è subordinata, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012, agli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, in coerenza con la funzione di salvaguardia dell’ordine pubblico economico (Cons. Stato n. 1182 del 2019).

Quanto alla vicinanza ai clan, il Consiglio di Stato conferma la lettura del TAR: gli esiti della vicenda penale non azzerano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, affiancate dalle intercettazioni richiamate dall’interdittiva. Tali elementi, a prescindere dal giudizio penale, valgono come indizi di condizionamento. Il pericolo di infiltrazione va valutato con ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige la certezza tipica dell’accertamento penale ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza (Cons. Stato n. 1800 del 2025).

Nessun rilievo ha l’inattualità dei precedenti: fatti risalenti possono comporre un quadro indiziario unitario, valutato secondo il canone della prova indiziaria e non atomisticamente (Cons. Stato n. 2 del 2020). A ciò si aggiungono la cointeressenza in altre società interdette e le operazioni immobiliari della figlia, riscontrate dalla Guardia di Finanza, con assegni provenienti da soggetti vicini al clan. Il carattere non occasionale del condizionamento esclude quindi l’applicazione delle misure collaborative.

Sul diniego di aggiornamento, il Collegio ribadisce l’autonomia tra i due giudizi: il Tribunale della prevenzione valuta l’occasionalità del condizionamento e la prognosi di risanamento, il Prefetto formula un giudizio di pericolo (Adunanza plenaria n. 6, 7 e 8 del 2023). La pronuncia del giudice della prevenzione non può configurarsi come impugnazione parallela dell’attività prefettizia, restando fermo che l’Amministrazione ha pure rilevato l’assenza di elementi nuovi. Da tale assetto deriva l’infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale, posto che la società ha comunque attivato l’istanza di revisione, vagliata dalla Prefettura con provvedimento impugnato.

Infine, l’estensione degli effetti all’autorizzazione al commercio all’ingrosso discende necessariamente dall’art. 67 del codice antimafia. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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