Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e abituale ritrovo di pregiudicati (TAR Calabria n. 1425 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di sospensione della licenza di un esercizio pubblico ex art. 100, comma 1, R.D. n. 773/1931 persegue finalità di prevenzione anticipata della sicurezza pubblica e richiede la sola sussistenza del mero pericolo per l’ordine pubblico. Il requisito dell’abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose si riferisce all’esercizio commerciale e non alla frequentazione del singolo individuo. Esso è integrato dalla reiterata e plurima presenza di soggetti riconducibili alle categorie normative, senza necessità che siano sempre i medesimi e senza rilievo della collocazione interna o prossima al locale. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza delle scelte discrezionali del Questore.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, ha impugnato il provvedimento del Questore di Vibo Valentia che ha disposto la sospensione per sette giorni di una delle licenze dell’attività, con contestuale chiusura del locale, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’amministrazione aveva avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, prospettando l’adozione del provvedimento a norma dell’art. 100 R.D. n. 773/1931.

Il ricorrente ha dedotto la carenza di istruttoria, in ragione di soli due controlli a distanza di quattordici mesi, la violazione del principio di proporzionalità per l’estensione degli effetti alle altre attività svolte nei medesimi locali e il difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990. Costituitasi l’amministrazione, il ricorso è stato rigettato nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 100, comma 1, R.D. n. 773/1931, che consente al Questore di sospendere la licenza dell’esercizio ove siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità e la sicurezza dei cittadini. Richiama quindi l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6791/2018 e n. 1681/2016, che riconduce il potere a finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica, come precisato da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4529/2018.

Il sindacato giurisdizionale è limitato: le valutazioni del Questore sono censurabili solo per manifesta irragionevolezza, secondo l’indirizzo espresso da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10417/2022, n. 1021/2019 e n. 3752/2015. Su questa base il Tribunale ritiene che la censura relativa all’insussistenza del presupposto dell’abituale ritrovo non incida sulla legittimità dell’atto.

Il passaggio centrale riguarda la nozione di abitualità. Essa è riferita all’esercizio pubblico, non alla natura della frequentazione del singolo soggetto. L’esercizio è qualificabile come abituale ritrovo quando sussista una reiterata e plurima presenza di soggetti riconducibili alle categorie considerate. Non occorre la presenza ripetuta degli stessi individui, né rileva che siano stati trovati all’interno o in prossimità del locale, poiché l’esercizio assume rilievo non nella dimensione spaziale ma in quella finalistica di luogo di ritrovo per persone gravate da precedenti.

Nel caso concreto il provvedimento ha dato conto della presenza in più occasioni di soggetti con precedenti per associazione di tipo mafioso ed estorsione, stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio e contro l’amministrazione della giustizia. Irrilevante è, per il Collegio, la circostanza che per molti di essi la presenza non fosse accertata all’interno o che non fossero compiutamente identificabili per l’apposizione degli omissis. Il presupposto risulta riscontrato dall’attività info-investigativa della Questura ed è esente dai vizi dedotti.

Il secondo motivo è respinto sul rilievo che il provvedimento limita espressamente la sospensione a una sola licenza, lasciando intatte le altre, con ciò applicando correttamente il principio di proporzionalità; l’eventuale chiusura integrale dell’esercizio costituisce aspetto esecutivo che non incide sulla legittimità dell’atto. Infondata anche la doglianza ex art. 3 della legge n. 241/1990, avendo l’amministrazione indicato, sia pur sinteticamente, elementi fattuali e ragioni giuridiche. Il difetto dei presupposti dell’art. 2043 c.c., a partire dall’ingiustizia del danno, comporta il rigetto della domanda risarcitoria, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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