Difformità parziale residuale e diniego di permesso in sanatoria (TAR Campania n. 4012 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La difformità parziale sanabile ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce una categoria residuale. Essa presuppone che l’intervento sia contemplato dal titolo abilitativo e venga eseguito con modalità diverse da quelle autorizzate, quando le modificazioni incidono su elementi particolari e non essenziali dell’edificio e si traducono in divergenze qualitative e quantitative che non toccano le strutture essenziali dell’opera. Non integra pertanto la fattispecie l’abuso che, per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche e di utilizzazione, dia vita a un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso in sanatoria. Il diniego di sanatoria è l’unico provvedimento legittimamente adottabile quando l’istruttoria dimostra l’estraneità delle opere al titolo, con conseguente irrilevanza della omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fondo su cui insiste un fabbricato destinato ad attività commerciale, presentava nel 2021 una domanda di permesso di costruire in sanatoria per opere che qualificava come parzialmente difformi rispetto a un precedente titolo del 2008. Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale respingeva l’istanza, rilevando tra l’altro che le opere erano state realizzate in assenza di titolo, che erano già acquisite al patrimonio comunale per mancata ottemperanza a una ordinanza di demolizione e che pendeva una verifica sulla legittimità del titolo del 2008.

La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, il pregiudizio alla statica del fabbricato in caso di demolizione, nonché la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 per difetto di partecipazione procedimentale. Il Collegio disponeva una verificazione tecnica per accertare la riconducibilità delle opere alla difformità parziale o totale dal titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie muovendo dall’esito della verificazione. L’accertamento tecnico ha dimostrato che l’ampliamento oggetto dell’istanza di sanatoria del 2021 — un manufatto in cemento armato con piano fuori terra e seminterrato, un vano scala e una tettoia con piano ammezzato — era già esistente nel 2008, come attestano le viste aerofotogrammetriche, pur non essendo stato indicato nella istanza di condono di quell’anno.

Su questa base il TAR applica il consolidato indirizzo secondo cui la difformità parziale è categoria residuale, richiamando il precedente Cons. Stato, Sez. VI, n. 785 del 25 gennaio 2024. La norma presuppone divergenze qualitative e quantitative che non incidano sulle strutture essenziali dell’opera: diversamente, si esce dal perimetro dell’art. 34.

Nel caso concreto, le tavole allegate alla verificazione hanno evidenziato che il condono del 2008 non copriva tutte le opere abusive, rimanendone estraneo un adiacente corpo identificato come “stessa proprietà”. L’edificazione ha determinato una evidente alterazione dell’immobile originario, dando vita a un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche e di utilizzazione. Il diniego è quindi legittimo.

Quanto alla censura sulla statica, il TAR ribadisce l’orientamento per cui i presupposti del comma 2 dell’art. 34 — sussistenza di pregiudizi per la statica dell’intero edificio in caso di demolizione — rilevano solo se rappresentati dall’interessato o emergenti ictu oculi in sede esecutiva, richiamando Cons. Stato n. 6671 del 2018. Nel caso di specie il pregiudizio è stato comunque escluso dal verificatore.

Il Collegio esclude infine la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché il diniego di sanatoria costituiva l’unico provvedimento legittimamente adottabile. Il provvedimento è plurimotivato: il rigetto di una sola censura comporta la carenza di interesse all’esame delle ulteriori, non essendo l’eventuale loro fondatezza idonea a travolgere l’atto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e alla rifusione delle spese di verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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