Revoca porto d’armi per episodio isolato di guida in stato di ebbrezza (TAR Marche n. 25 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia non può fondarsi su un automatismo presuntivo che colleghi la mera contestazione di una violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strad. alla pericolosità sociale del titolare. L’art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998 riferisce il requisito della non occasionalità all’assunzione di sostanze stupefacenti, mentre per l’alcool richiede un abuso, inteso come consumo non occasionale. Un unico episodio di ebbrezza, privo di riscontri analitici di abuso, non integra di per sé la carenza di affidabilità nell’uso delle armi, né giustifica il sacrificio del diritto in assenza di una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’interessato e nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugnava davanti al TAR Marche il decreto con cui il Questore di Macerata aveva revocato la licenza stessa. Il provvedimento muoveva dalla contestazione a carico dell’interessato di una violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strad., accertata il 6 maggio 2023 a seguito di etilometro, e dalla connessa sospensione cautelare della patente disposta dal Prefetto.
Il ricorrente censurava la revoca deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e irragionevolezza, evidenziando l’assenza di precedenti, la incensuratezza, gli accertamenti ematochimici negativi per abuso alcolico e il giudizio di idoneità psicofisica sopravvenuto. Si costituivano il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando — anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. — un proprio precedente che presenta singolari analogie con la vicenda esaminata. Il percorso argomentativo muove dal rilievo che l’art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998 non sanziona l’abuso occasionale di alcool: l’aggettivo “occasionale” riguarda le sostanze stupefacenti, mentre per le bevande alcoliche la norma esige un abuso, logicamente non occasionale.
Su questa base il Tribunale censura il metodo seguito dal Questore, che ha affidato la prognosi di pericolosità alla sola acritica narrazione del fatto contestato. Un simile procedimento è apodittico e introduce meccanismi automatici alla stregua di una presunzione legale, precludendo ogni apprezzamento in termini di ragionevolezza e proporzionalità, tanto più in presenza di una vicenda penale ancora priva di sviluppi.
Il Collegio valorizza i dati oggettivi non considerati dall’Amministrazione: la misura cautelare concessa dal Giudice di Pace, l’incensuratezza, l’assenza di precedenti stradali e venatori, la negatività dei riscontri analitici, l’attività lavorativa e lo stato di famiglia. A ciò si aggiunge il giudizio di idoneità psicofisica successivamente intervenuto. Per il Tribunale difetta la valutazione prognostica in ordine al concreto pericolo di abuso delle armi, che deve fondarsi su elementi non meramente immaginari o aleatori e attingere un attendibile grado di verosimiglianza.
Il rinvio ai precedenti richiamati nel provvedimento è giudicato non calzante, riferendosi essi alla diversa fattispecie del divieto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S., e nel caso di specie non risulta adottato alcun divieto di detenzione di armi. La revoca di un’unica e isolata violazione stradale contrasta, infine, con il principio di proporzionalità, essendo il potere dell’Autorità di Pubblica Sicurezza vincolato a una valutazione complessiva della vicenda e della personalità dell’interessato.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione delle finalità sottese all’azione dell’autorità di P.S. e della possibilità che alcuni argomenti fossero anticipati alla Questura con memoria difensiva.
Nota della Redazione
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