Autonomia tra verifica del PEF e giudizio di anomalia nelle concessioni di servizi (TAR Lazio n. 11527 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento in concessione di servizi, la verifica di sostenibilità del Piano Economico Finanziario costituisce una valutazione ex ante, volta ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione nel suo complesso e la corretta allocazione del rischio operativo, ed è concettualmente distinta e cronologicamente antecedente rispetto alla verifica di anomalia dell’offerta, che assume carattere eventuale e successivo ed ha ad oggetto la congruità dei singoli elementi dell’offerta. Entrambe le valutazioni, come quella sulla definizione dei criteri di aggiudicazione, rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità pubblica, né procedere ad autonoma verifica della sussistenza dell’anomalia.
Il Fatto
La società ricorrente, quarta classificata nella procedura di affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Lazio, ha impugnato la determina di aggiudicazione del Lotto 1 – Tirreno Nord, disposta in favore della prima graduata, deducendo con cinque motivi di ricorso l’illegittimità della mancata esclusione dei concorrenti che l’avevano preceduta in graduatoria per l’asserita incongruità delle rispettive offerte e la contrarietà a legge dei criteri di valutazione.
In particolare, la ricorrente ha contestato le modalità con cui la stazione appaltante aveva condotto la verifica di sostenibilità dei Piani Economico Finanziari e il sub-procedimento di anomalia, ritenendo che le proposte della prima e della seconda classificata, caratterizzate dalla sostituzione annuale dell’intero parco mezzi e dall’installazione di un numero rilevante di paline e pensiline, fossero tecnicamente ed economicamente irrealizzabili.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito la distinzione, valorizzata dalla giurisprudenza amministrativa in materia di concessioni, tra la verifica del PEF e la verifica di anomalia: la prima consiste in una valutazione ex ante sull’equilibrio intrinseco dell’operazione economica nel suo complesso, secondo la corretta allocazione del rischio operativo; la seconda, eventuale e successiva, ha ad oggetto la congruità economica dei singoli elementi dell’offerta. Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che la valutazione di sostenibilità del PEF della prima classificata non presentava profili di manifesta erroneità, avendo la Commissione applicato i criteri metodologici del D.M. 157/2018 e della delibera ART 154/2019, con analisi puntuale delle voci di costo del carburante, del personale e dell’utile di gestione.
Quanto alla verifica di anomalia, la stazione appaltante aveva accolto le giustificazioni analiticamente fornite dall’aggiudicataria con la nota di chiarimento del 12 giugno 2025, relative a costi del personale, costi aziendali del carburante ed esecuzione del servizio, valorizzando l’esperienza maturata nell’esecuzione di appalti simili e le attrezzature già dislocate sul territorio. Il TAR ha escluso che emergessero profili di manifesta illogicità o arbitrarietà, trattandosi di valutazione riservata all’amministrazione e sindacabile solo nei limiti della intrinseca logicità e ragionevolezza, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
Quanto alle censure relative alla seconda e alla terza classificata, il Collegio ha rilevato l’infondatezza delle doglianze, osservando che per la seconda graduata la verifica di anomalia non era stata ancora esercitata, atteso che l’art. 22 del disciplinare prevede tale controllo solo con riferimento all’offerta che abbia ottenuto il punteggio complessivo più alto. Infine, in ordine al motivo di ricorso volto a sindacare i criteri di aggiudicazione contenuti nella legge di gara, il TAR ha ribadito che la definizione di tali criteri costituisce espressione di discrezionalità tecnica sottratta al sindacato di legittimità, salvo macroscopici elementi di illogicità o travisamento, nella specie non rinvenibili.
Nota della Redazione
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