Autoresponsabilità del candidato e verifica d’ufficio delle dichiarazioni concorsuali (Cons. Stato n. 2863 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari, il principio di autoresponsabilità del candidato impone di addossare a quest’ultimo le imprecisioni e le incompletezze delle dichiarazioni curriculari, senza che l’amministrazione possa sanarle di ufficio. Esso non impedisce però che la Commissione giudicatrice acquisisca i dati incerti o inveritieri attraverso gli uffici dell’Ateneo che li detengono e li utilizzi per asseverare le autocertificazioni, incrociandoli con esse. L’accertamento del dato di fatto è momento distinto dalla sua introduzione e valutazione nel procedimento concorsuale: solo quest’ultima spetta in via esclusiva all’organo tecnico ausiliario. Non viola il par condicio competitorum la valorizzazione, prevista dal bando e coerente con una procedura riservata ai docenti interni, dell’attività didattica e gestionale svolta nell’Ateneo. Le valutazioni comparative delle carriere, degli indici bibliometrici e della rilevanza dei titoli costituiscono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile, in sede di legittimità, solo se irragionevole o palesemente disfunzionale.
Il Fatto
Il contenzioso riguarda una procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010. La ricorrente, professore associato nel medesimo Dipartimento, aveva impugnato gli atti della procedura che avevano dichiarato vincitrice la controinteressata. Il TAR Lazio, con sentenza n. 19247/2023, aveva accolto il ricorso rilevando l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, essendo risultate non conformi al vero le dichiarazioni della vincitrice su progetti di ricerca e attività didattica; la decisione era stata confermata in appello.
In esecuzione del giudicato, l’Ateneo aveva nominato una nuova Commissione, che aveva rinnovato la valutazione e confermato vincitrice la controinteressata. Avverso gli atti di rinnovazione la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza e, in via subordinata, azione di annullamento; il TAR, convertito il rito, aveva rigettato. Da qui l’appello, con cui si contesta in particolare il modo in cui la Commissione ha verificato le dichiarazioni curriculari.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura il modus procedendi della Commissione, che si è basata sui dati già in possesso degli uffici dell’Ateneo, delegando al responsabile del procedimento le verifiche e non utilizzando le autocertificazioni: ciò avrebbe prodotto un’indebita integrazione “ortopedica” del curriculum della controinteressata, in violazione del principio di autoresponsabilità e del par condicio. Il motivo è infondato. La Corte distingue l’accertamento del dato di fatto dal momento della sua introduzione e valutazione nel procedimento: solo quest’ultima compete all’organo tecnico ausiliario, che non vi ha abdicato. Per l’acquisizione materiale dei dati la Commissione non aveva altra possibilità che richiederli all’amministrazione, unica a detenerli; gli uffici, privi di competenze tecniche, non avrebbero potuto esperire le valutazioni né decidere in senso giuridico dell’acquisizione. Le note erano finalizzate a riscontrare in funzione asseverativa le dichiarazioni delle candidate, senza invasione delle competenze riservate all’organo valutativo.
Quanto al principio di autoresponsabilità, la Commissione ha utilizzato i dati esterni solo per gli elementi curriculari ritenuti incerti o inveritieri dalle precedenti pronunce, e li ha incrociati con le autocertificazioni, valorizzando di queste ultime solo quanto riscontrato. L’asserita integrazione con elementi non dichiarati è rimasta genericamente allegata e non provata. La verifica, estesa a entrambe le candidature, ha evidenziato imprecisioni reciproche su insegnamenti e qualifiche di Principal Investigator, non ritenute gravi né tali da inficiare i profili curriculari.
Le censure sul merito della valutazione comparativa sono parimenti infondate. L’anzianità di servizio non costituiva criterio autonomo di bando e, in concreto, lo scarto tra i profili è risultato non significativo. L’inversione dei dati bibliometrici rilevata nel verbale è un errore solo materiale, smentito dal resto della valutazione, che ha attribuito correttamente il dato all’appellante e ha ritenuto i curricula equivalenti sotto tale aspetto.
Quanto all’attività didattica e gestionale, il criterio della valorizzazione dell’attività svolta nell’Ateneo era previsto dal bando, non impugnato e coperto da giudicato, e non è irragionevole in una procedura riservata ai docenti interni. La comparazione degli incarichi di docenza è stata ritenuta di profili tendenzialmente equivalenti; il tutoraggio e il ruolo di componente del collegio di dottorato non sono stati equiparati alla didattica, con giudizio di merito insindacabile e non irragionevole. Il parametro dell’impegno gestionale ha operato in via solo sussidiaria, per differenziare profili altrimenti sovrapponibili. L’appello è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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