Autotutela edilizia, termine decadenziale e falsa rappresentazione non colposa (TAR Sicilia n. 3100 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire decorre dalla data di adozione del titolo originario, non da quella di una sua successiva variante, quando l’illegittimità si radica nei vizi della prima istanza. L’esimente del comma 2-bis dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non opera automaticamente per ogni omissione dichiarativa: richiede una falsa rappresentazione dei fatti imputabile all’istante a titolo di dolo o colpa grave. Se l’ostacolo all’istruttoria era conoscibile dall’amministrazione con ordinaria diligenza, il differimento del dies a quo è illegittimo. L’errore del certificato di destinazione urbanistica formato dal Comune integra colpa concorrente dell’amministrazione e conferma il superamento del termine decadenziale. Il buon andamento ex art. 97 Cost. impone di decidere bene e subito, non di correggere all’infinito.

Il Fatto

I ricorrenti acquistano nel marzo 2024 una villa unifamiliare dalla società costruttrice. Il permesso di costruire risale al 5 agosto 2021 e riguarda la demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente con realizzazione di due nuove villette, mediante trasferimento di volumetria dalla zona C1 alla zona E agricola ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2010, c.d. Piano Casa. I lavori risultano ultimati nell’ottobre 2023.

Nel maggio 2024 il Comune annulla parzialmente in autotutela il titolo, adducendo falsa rappresentazione dei fatti in ordine alla qualificazione delle aree come siti di attenzione PAI, acquisizione tardiva dell’autorizzazione paesaggistica, irregolarità tributarie e incompatibilità della delocalizzazione volumetrica. Segue l’ordinanza di demolizione dell’ottobre 2025; i proprietari impugnano entrambi i provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’omessa notificazione dell’atto di autotutela ai nuovi proprietari. La mancata notifica incide sull’efficacia e sulla decorrenza del termine per impugnare, non sulla validità dell’atto. Poiché l’ordinanza di demolizione, notificata ai ricorrenti, ne trasfonde integralmente il contenuto, la piena conoscenza è acquisita e l’eccezione di irricevibilità va respinta.

Nel merito la ragione più liquida riguarda il termine decadenziale. Il Comune sostiene che il dies a quo coincida con la variante; il Tribunale lo esclude, perché oggetto dell’annullamento è il titolo originario e i vizi si radicano nella prima istanza. L’annullamento intervenuto a tre anni di distanza travalica quindi la soglia normativa.

Il Collegio disattende l’assunto sull’inesistenza del vincolo al momento dell’istanza: le norme tecniche di attuazione del PAI sono pubblicate il 21 maggio 2021 ed entrano in vigore il giorno seguente, prima della domanda e del permesso. La “cronologia PAI” prodotta è una mera scansione di link, priva di valore probatorio, e gli scarni elementi cartografici non integrano principio di prova.

La censura sull’imputabilità del falso è invece fondata. Richiamata la Corte cost. n. 88 del 2025 e il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, il comma 2-bis richiede che la divergenza tra realtà e rappresentazione non sia rilevabile con l’ordinaria istruttoria. Qui l’accertamento del Comune è assertivo: le particelle “ricadrebbero” in siti di attenzione, senza riscontri tecnici, e nessuna prova è offerta in giudizio. Il certificato di destinazione urbanistica, pur di efficacia dichiarativa, era atto del Comune stesso, che avrebbe potuto rettificarlo o dichiararlo inattendibile. L’allegazione della cessazione del rischio nel 2023 conferma che una valutazione tempestiva era possibile.

Gli altri profili — nulla osta paesaggistico notoriamente assente al rilascio, destinazione agricola dichiarata fin dall’istanza, pendenze tributarie verificabili — esulano dalla falsa rappresentazione e non potevano fondare l’autotutela oltre i dodici mesi. Accolto il ricorso, l’ordinanza di demolizione cade con il proprio unico presupposto. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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