Legittima la chiamata del professore preferito per didattica e profilo internazionale (TAR Lombardia n. 1993 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata di professore universitario, la motivazione del giudizio comparativo non deve dimostrare la superiorità del vincitore rispetto a ogni singolo parametro valutativo, ma deve consentire di comprendere, anche in chiave sintetica purché esaustiva, gli elementi di fatto ritenuti determinanti per la preferenza di un candidato. La valutazione investe globalmente il profilo scientifico, risultante dalla confluenza di attività didattica, attività di ricerca e pubblicazioni, da apprezzare in quanto correlati nell’insieme. L’eccezione di difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza non è fondata quando le risultanze della procedura non consentono di escludere che, attraverso una diversa valutazione priva dei vizi denunciati, il ricorrente avrebbe potuto vincere la selezione. È inammissibile il ricorso avverso la relazione istruttoria predisposta dai commissari in vista del giudizio, atto non provvedimentale e non lesivo, che costituisce tentativo di eludere la decadenza dall’impugnazione dell’esito della procedura.
Il Fatto
Il ricorrente, classificatosi secondo nella procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, la nomina della controinteressata e gli atti presupposti. Ha dedotto, con il primo motivo, la carenza di motivazione e l’omessa effettiva comparazione tra i candidati, essendo i giudizi sostanzialmente equivalenti. Con il secondo motivo ha sostenuto la propria superiorità curricolare rispetto alla vincitrice. L’Università ha eccepito l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza. Respinta la domanda cautelare, il Consiglio di Stato ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Nelle more, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la relazione istruttoria depositata dalla difesa erariale, lamentando l’inammissibile integrazione postuma della motivazione e l’erroneità dei giudizi sul profilo internazionale della controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo. Quanto alla prima censura, il vizio dedotto — mancata comparazione e difetto di motivazione — è potenzialmente invalidante l’intero giudizio della commissione e non richiede prova di resistenza. Quanto alla seconda, la prova è stata fornita, avendo il ricorrente individuato elementi idonei a dimostrare la propria superiorità; in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali, non occorre la dimostrazione matematica del superamento, essendo sufficiente che le risultanze non consentano di escludere l’esito favorevole.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La motivazione del giudizio comparativo si adatta alla natura della valutazione, che non si appunta atomisticamente su singoli aspetti ma investe globalmente il profilo scientifico dei candidati. La commissione ha individuato la controinteressata quale candidato comparativamente più meritevole per l’originalità delle pubblicazioni, la superiore esperienza didattica e il profilo maggiormente internazionale. Dal raffronto dei profili — numero di corsi, continuità, tesi seguite, esperienze e riconoscimenti esteri — non emerge l’equivalenza propugnata dal ricorrente, risultando invece la superiorità della vincitrice sugli aspetti dirimenti.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Esso muove dall’assunto, smentito, di sostanziale parità tra i candidati e valorizza elementi estranei ai parametri valutativi predisposti dalla commissione. Nessun accostamento è configurabile tra abilitazione scientifica nazionale e chiamata, stante la distinzione di finalità e struttura delle rispettive procedure e l’autonomia di giudizio delle commissioni. Irrilevanti sono anche il confronto tra i giudizi di dottorato, la presa di servizio in altro ateneo, le ore di didattica e le borse post-dottorali, titoli incompatibili con lo status di ricercatore. La comparazione autonoma del ricorrente tende per taluni aspetti a una inammissibile sostituzione del giudizio tecnico ed è parziale.
I motivi aggiunti sono inammissibili. La relazione istruttoria impugnata è atto non provvedimentale, estraneo a qualsivoglia procedimento amministrativo e non lesivo; le integrazioni motivazionali in sede contenziosa sono irrilevanti senza necessità di annullamento. Inoltre, il ricorrente disponeva degli atti già nell’autunno 2023, donde la tardività delle censure avverso le valutazioni della commissione. Il ricorso introduttivo è rigettato, i motivi aggiunti dichiarati inammissibili, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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