Autoresponsabilità del concorrente ed esclusione del soccorso istruttorio nella valutazione dei titoli (TAR Sicilia n. 251 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che ometta di produrre un titolo e di collocarlo negli appositi campi della domanda telematica non può pretenderne la valutazione, né invocare il soccorso istruttorio, la cui attivazione confliggerebbe con il principio di autoresponsabilità e con la par condicio dei candidati. La lex specialis che sanziona la non valutabilità dei titoli inseriti in campi diversi da quelli previsti non è superabile in via interpretativa, ove non impugnata. I periodi di servizio estranei al profilo messo a concorso non sono computabili ai fini della graduatoria. Il giudice amministrativo non procede allo scrutinio di titoli di peso marginale quando essi siano comunque insufficienti a superare la cd. prova di resistenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una selezione indetta da una azienda sanitaria provinciale per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di conduttore di mezzo nautico, collocandosi al quinto posto con punti 38,76. Ha impugnato la graduatoria e i verbali della Commissione, chiedendo l’attribuzione di ulteriori 1,12 punti per un diploma di istruzione secondaria superiore, per titoli di curriculum formativo e professionale e per titoli di carriera, sostenendo che ciò lo avrebbe portato al secondo posto.

L’amministrazione si è costituita, unitamente a due controinteressati, uno dei quali ha proposto ricorso incidentale. La Sezione ha disposto ordinanza istruttoria per accertare se il diploma fosse stato allegato alla domanda. L’azienda ha depositato copia della domanda, dalla quale il diploma non risulta allegato né indicato nell’apposito campo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria il ricorso principale e lo dichiara infondato. Il ricorrente aveva omesso di produrre il diploma di scuola secondaria e si era limitato a menzionarlo in una sezione impropria del modulo, quella dedicata ai requisiti specifici, lasciando in bianco quella relativa ai titoli accademici e di studio. A ciò si aggiunge che egli non ha impugnato l’art. 4 dell’avviso di selezione, che prescrive la non valutabilità dei titoli indicati in campi diversi da quelli previsti.

Sul punto la Sezione richiama il proprio precedente n. 1480/2024, reso sulla medesima procedura, secondo cui il motivo è infondato perché l’avviso ha espressamente escluso la valutazione dei certificati inseriti in modo disordinato, richiedendone l’inserimento nei campi di riferimento. Ne consegue l’esclusione del soccorso istruttorio, in linea con la giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato Sez. V n. 10325 del 23/11/2022, TAR Lazio Roma n. 7630 del 05/05/2023, TAR Campania Napoli n. 3521 del 07/06/2023 — per cui l’invito all’integrazione, in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza, violerebbe la par condicio. La censura è inoltre giudicata incomprensibile, non avendo il ricorrente indicato in quale direzione avrebbe dovuto orientarsi l’attività della Commissione.

Quanto ai servizi prestati come autista soccorritore nel periodo 1997/2002, il Collegio esclude ogni valutazione: l’art. 6 dell’avviso conferisce rilievo ai periodi di servizio prestati nel profilo a selezione presso aziende sanitarie, ospedaliere o I.R.R.C.S., secondo l’art. 11 del d.P.R. 220/2001, e alla libera professione nella disciplina di interesse. Nessuno dei servizi invocati è riconducibile al profilo ricercato, che richiede competenze tecniche di conduzione nautica e il possesso della patente nautica, non abilità nel soccorso. Inoltre, tali servizi sono stati resi a favore di associazioni di volontariato, non delle strutture richieste dalla lex specialis.

La Sezione ribadisce che i bandi si interpretano secondo il loro tenore letterale, ai sensi degli artt. 1362 ss. cod. civ., privilegiando le espressioni chiare ed escludendo significati impliciti che vulnererebbero l’affidamento e la par condicio, richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 1537 del 03/03/2020. Esclusi i titoli di maggior peso, il Collegio non scrutinа i restanti, pari a soli 0,12 punti, insufficienti a superare la prova di resistenza rispetto al candidato collocato al quarto posto con 38,90 punti. Il ricorso principale è respinto; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, non subendo il controinteressato alcuna modifica della propria posizione. Le spese sono poste a carico del ricorrente principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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