Esclusione per monte ore non imposto dalla lex specialis e favor partecipationis (TAR Sicilia n. 2611 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non può escludere un’offerta per il mancato rispetto di un monte ore minimo che la lex specialis non abbia espressamente qualificato come requisito essenziale e inderogabile a pena di esclusione. L’esclusione per difformità dai requisiti minimi opera solo quando gli atti di gara definiscano caratteristiche e qualità dell’appalto con assoluta certezza come minime, per espressa qualificazione o per descrizione che ne riveli in modo evidente il carattere essenziale. In presenza di clausole ambigue o contraddittorie prevale l’interpretazione conforme al favor partecipationis e all’interesse al più ampio confronto concorrenziale, in coerenza con la tassatività delle cause di esclusione. Il dato numerico funzionale al calcolo della base d’asta non integra di per sé un requisito minimo dell’offerta tecnica.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara europea indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per il servizio di pulizia, sanificazione e ausiliariato, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con provvedimento del 12 gennaio 2024 la stazione appaltante la escludeva, richiamando una nota della commissione giudicatrice che a sua volta rinviava a un verbale di seduta riservata, non conosciuto dalla concorrente.
La società impugnava l’esclusione con ricorso “al buio”, integrato da due motivi aggiunti dopo l’accesso parziale agli atti. Contestava, in particolare, che la lex specialis fissasse un monte ore minimo per l’ausiliariato e la sussistenza della lamentata differenza di cifre sul coordinamento del servizio di pulizia. L’ASP eccepiva l’irricevibilità per omessa tempestiva impugnazione del bando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità. Nessuna prescrizione della lex specialis fissava un monte ore minimo essenziale per l’ausiliariato. Anche a volerlo ipotizzare, la compresenza di previsioni di diverso tenore rendeva la clausola quantomeno ambigua, consentendone l’impugnazione unitamente all’atto applicativo.
Nel merito, il giudice rileva che l’art. 14.1. del disciplinare rinviava ai “Criteri di valutazione delle offerte tecniche” per l’eventuale indicazione del monte ore minimo. In quella sede nessun monte ore risultava riportato per l’ausiliariato. L’Elenco prezzi unitari indicava 150.000 ore come “n. ore a richiesta (base d’asta)”, dato funzionale al calcolo della base d’asta e non alla definizione del contenuto minimo obbligatorio dell’offerta.
La commissione, in assenza di espressa previsione del numero minimo inderogabile, non poteva dichiarare difforme l’offerta tecnica. Il Collegio richiama il principio per cui l’esclusione per difformità dai requisiti minimi opera solo quando la lex specialis qualifichi con certezza tali caratteristiche come essenziali; in caso di ambiguità prevale l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato n. 5393 del 2023; TAR Lazio n. 276 del 2023; TAR Campania n. 599 del 2023).
Quanto alla differenza di cifre sul coordinamento, il giudice esclude la discrepanza: la relazione tecnica indicava “+6.324 h/anno” e i chiarimenti confermavano la coincidenza dei valori. Il primo ricorso per motivi aggiunti, incentrato sul difetto di motivazione, è respinto, risultando l’atto motivato per relationem. Il provvedimento di esclusione è annullato, con salvezza dei documenti di gara; assorbita la censura subordinata e respinta la domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova.
Nota della Redazione
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