Autorizzazione commerciale e revoca per perdita della disponibilità dei locali (TAR Lombardia n. 378 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di un’autorizzazione commerciale che non abbia mai esercitato l’attività e abbia perso la disponibilità dei locali non vanta un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’autorizzazione rilasciata a un terzo per gli stessi locali, non essendo configurabile alcuna incompatibilità tra titoli. L’amministrazione può legittimamente preferire il soggetto che chiede l’autorizzazione per esercitare direttamente l’attività rispetto a chi intende conservarla come rendita di posizione finalizzata alla circolazione del titolo. Venuti meno i presupposti della sospensione per effetto della ricollocazione dell’immobile, il titolo avulso dal contesto aziendale ritorna all’amministrazione, che è legittimata a revocarlo e a rilasciare autonoma autorizzazione al soggetto avente l’attuale disponibilità dei locali. La revoca trova fondamento nell’art. 22, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 114/1998, e resta estranea alla fattispecie l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, con conseguente reiezione della domanda di indennizzo.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nel commercio al dettaglio di generi non alimentari, era titolare di un’autorizzazione per l’esercizio di grande struttura di vendita in un immobile di Brescia, acquisita per subingresso a seguito di cessione di ramo d’azienda. L’attività non fu mai esercitata: sin dal 2019 la ricorrente comunicò la sospensione temporanea, poi prorogata di anno in anno, motivandola con l’esigenza di agevolare il ricollocamento dell’immobile, di cui non era proprietaria.

Dopo il fallimento della società proprietaria e la vendita del compendio immobiliare a terzi, i locali furono locati alla controinteressata, che ottenne dal Comune l’autorizzazione per una media struttura di vendita. La ricorrente impugnò tale autorizzazione e il parziale diniego di accesso; il Comune, a sua volta, revocò la sua autorizzazione e l’ultima proroga. Da qui il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, con domanda subordinata di indennizzo ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’interesse al ricorso introduttivo, dichiarandolo inammissibile. L’eventuale annullamento dell’autorizzazione della controinteressata non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente, poiché l’avvio del procedimento di revoca non trova il proprio antecedente logico nel rilascio del titolo a terzi. Tra i due procedimenti vi è al più una correlazione di mero fatto: la revoca si fonda su ragioni autonome, ossia il mancato esercizio dell’attività e la perdita definitiva della disponibilità dei locali.

Un ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla condizione di attività sospesa. Dalla documentazione emerge che la ricorrente, consapevole del trasferimento dell’immobile a terzi, ha dichiarato di voler mantenere la licenza unicamente per garantirne il mantenimento al nuovo operatore. La stessa, dunque, non aveva un interesse concreto allo svolgimento in proprio dell’attività, né una posizione giuridica contrapposta frontalmente a quella della controinteressata.

Nel merito, il ricorso è comunque infondato. Tra chi chiede l’autorizzazione per esercitare direttamente l’attività e chi intende conservare il vecchio titolo dichiarando di non voler svolgere alcuna attività, l’amministrazione può legittimamente preferire il primo. Così l’autorizzazione è ricondotta alla sua funzione propria ed evitа che diventi rendita di posizione. Neppure è configurabile la lamentata contraddittorietà con le proroghe della sospensione, finalizzate al ricollocamento dell’immobile e destinate a perdere ragione d’essere con la sua conclusione: manca quindi qualsiasi affidamento tutelabile, come pure la lesione dei diritti partecipativi, non essendo gli interessi in gioco identici e contrapposti.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio li rigetta. Una volta intervenuto il contratto di locazione con la controinteressata, la proroga non era più funzionale alla ripresa dell’attività, ma tutelava solo l’interesse a inserirsi nel rapporto tra proprietà e nuovo locatario per cedergli il titolo. Un titolo ormai avulso dallo specifico contesto aziendale ritorna all’amministrazione, che è legittimata a revocarlo e a rilasciare autonoma autorizzazione al soggetto avente l’attuale disponibilità dei locali, in coerenza con l’art. 22, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 114/1998.

Il Collegio esclude poi la violazione del principio di proporzionalità, non essendo la revoca graduabile, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 3270 del 16.04.2025. Rileva infine che l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 è del tutto estraneo alla fattispecie, con conseguente reiezione della domanda di indennizzo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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