Annullamento atti presupposti e invalidità caducante della cartella di pagamento (TAR Lombardia n. 377 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti di prelievo supplementare sul latte, disposto per contrasto con il diritto eurounitario, travolge in via derivata la cartella di pagamento che su di essi si fonda, quale atto di riscossione conseguenziale. Opera il principio della illegittimità caducante, che impone la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale e il ricalcolo dell’intera pretesa da parte dell’amministrazione. La pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare non costituisce debito periodico, ma misura patrimoniale imposta a salvaguardia del sistema delle quote latte, soggetta a prescrizione decennale. Il termine è interrotto dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione degli atti presupposti, anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore, e resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata nel settembre 2021. Con tale atto le viene richiesto il pagamento di oltre 755.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, per le annate lattiere 1995/1996, 1996/1997 e 2006/2007.
Nel ricorso la società articola plurime censure, tra cui il contrasto tra normativa interna e comunitaria nella quantificazione del prelievo e l’intervenuta prescrizione del credito. Nel corso del giudizio l’AGEA eccepisce la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sul rilievo che gli atti presupposti alla cartella sono stati annullati in sede giurisdizionale. La ricorrente dichiara di non opporsi a tale declaratoria, ma all’udienza rappresenta di non aver ancora ricevuto il provvedimento di discarico e chiede l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via assorbente, il Collegio rileva che nelle more del giudizio il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3603/2022, ha accolto il ricorso dell’azienda annullando l’imputazione di prelievo per le campagne 1995/1996 e 1996/1997 e disponendone il ricalcolo. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5605/2024, ha annullato il debito per l’annata 2006/2007 per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE e dei principi di certezza del diritto.
Da tali pronunce deriva l’illegittimità in via derivata della cartella impugnata. L’obbligo di ricalcolo statuito nelle sentenze comporta la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale, in applicazione del principio dell’illegittimità caducante, richiamato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla materia delle quote latte (Cons. Stato, sez. VI, n. 645 del 2024). Risulta quindi fondato il terzo motivo di ricorso, con riferimento all’illegittimità comunitaria dell’atto presupposto.
Il Collegio ritiene invece infondata l’eccezione di prescrizione. Gli importi del prelievo non sono debiti periodici, ma misure patrimoniali imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte; la prescrizione rilevante è dunque quella decennale, secondo l’orientamento della Sezione. Il termine è stato interrotto, quanto alle campagne 1995/1996 e 1996/1997, con la proposizione del giudizio avverso gli atti presupposti nel 1999, e sospeso fino alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3603/2022.
Analogo ragionamento vale per la campagna 2006/2007, con interruzione del termine per effetto del giudizio sugli atti presupposti e sospensione fino alla sentenza del TAR Lazio n. 5605/2024. Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. e l’orientamento di Cons. Stato n. 4989 del 2024, secondo cui l’interruzione opera anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore in forma impugnatoria.
Il ricorso è pertanto accolto e la cartella annullata, fermo restando il riesercizio del potere da parte di AGEA nell’attività di rideterminazione; gli ulteriori motivi restano assorbiti. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del contenzioso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione