Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 3084 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali. I problemi connessi alla detrazione delle somme attengono al diverso e successivo momento del pagamento dei crediti e non alla conformazione della pubblica Amministrazione al dictum. Ove l’Amministrazione abbia provveduto all’inquadramento e alla determinazione dell’importo lordo spettante, la condotta, ancorché successiva all’instaurazione del giudizio, assume portata satisfattiva e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., salva la facoltà di contestare le ritenute presso le amministrazioni competenti. Il credito da interessi resta invece inadempiuto quando la materiale erogazione è condizionata a un’attività della parte creditrice, quale la comunicazione delle coordinate bancarie, che fuoriesce dalla sfera di controllo della P.A. e integra una condizione meramente potestativa.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, pubblicata il 19.12.2023. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva dichiarato il diritto a percepire dal 1.9.2020 il valore retributivo della fascia stipendiale “21-27 anni” e aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere le relative differenze retributive sulla retribuzione tabellare e sui ratei di tredicesima, oltre all’accantonamento ai fini del TFR e agli accessori di cui all’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, legge n. 724/1994.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025 la ricorrente deduceva il parziale adempimento del debito da capitale e il persistente inadempimento del debito da interessi. Il Collegio disponeva istruttoria e l’Amministrazione depositava una relazione con la quale attestava l’inquadramento della ricorrente e la liquidazione delle competenze. Con memoria del 7 ottobre 2025 la ricorrente contestava il perdurante inesatto adempimento del capitale, allegando il cedolino e sostenendo una doppia ritenuta IRPEF.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile, risultando il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e la notifica al Ministero nelle forme dell’art. 475 cod. proc. civ., con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale ribadisce il contenuto della sentenza ottemperanda e constata che l’Amministrazione ha comprovato l’inquadramento della ricorrente nella corretta fascia stipendiale e la rideterminazione del trattamento, commisurando la differenza dovuta in un importo lordo puntualmente indicato in atti.
La doglianza sul netto percepito non è idonea a fondare un inadempimento. Per un principio giurisprudenziale consolidato, richiamato dal Collegio con espresso riferimento alle Sezioni Unite n. 3105/1985 e alle Sez. nn. 6806/1987, 1486/1989, 13735/1992, 9198/2000, 6337/2003, la liquidazione dei crediti del lavoratore avviene al lordo, mentre le questioni sulle ritenute riguardano il successivo momento del pagamento. Il Collegio aggiunge che la concreta liquidazione ricade nella competenza istituzionale di altre amministrazioni. Non contestata la determinazione dell’importo lordo, la condotta dell’Amministrazione è quindi idonea a produrre l’effetto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., anche in relazione all’accantonamento ai fini del TFR.
Quanto agli interessi, il ricorso è infondato. L’erogazione è condizionata alla comunicazione dell’IBAN da parte della ricorrente, attività che fuoriesce dalla sfera di controllo dell’Amministrazione e integra una condizione meramente potestativa. L’inottemperanza dipende dunque dall’omessa collaborazione della creditrice, non dall’inerzia della P.A.
In definitiva, il Tribunale dichiara in parte la cessazione della materia del contendere e per il resto respinge il ricorso, compensando le spese di giudizio per la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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