Annullamento variante PAI e riesercizio del potere di riqualificazione del rischio frana (Cons. Stato n. 6117 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla una variante al piano di assetto idrogeologico a tutela di un interesse legittimo oppositivo è self-executing: per effetto della rimozione dell’atto lesivo è immediatamente ripristinata la classificazione di rischio anteriore, senza necessità di ulteriore attività conformativa. Dall’annullamento discendono un effetto costitutivo, un effetto ripristinatorio e un effetto conformativo. Quest’ultimo non si esaurisce nel ripristino, ma impone alle amministrazioni competenti di riesercitare il proprio potere di riqualificazione del rischio e di aggiornamento cartografico, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di autonomia del potere amministrativo. Il giudizio di ottemperanza è volto a tutelare gli interessi sostanziali delle parti, non a ripristinare la legalità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Gli appellanti, con ricorso proposto davanti al TAR Calabria, avevano chiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui le autorità competenti avevano modificato il PAI 2001, elevando il livello di rischio frana di un’area comunale da R2 a R4. Il giudice amministrativo, con sentenza n. 681 del 26.04.2017, aveva accolto il ricorso per carenza di istruttoria e di motivazione, annullando la variante e precisando che le amministrazioni mantenevano intatto il compito di verificare il rischio idrogeologico.

Formatosi il giudicato, gli interessati hanno agito per l’ottemperanza, lamentando che l’Autorità di Bacino non aveva aggiornato la classificazione e che il Comune, vincolato alla cartografia ufficiale, non rilasciava alcun titolo edilizio. Il TAR Calabria ha respinto il ricorso con sentenza n. 1985 del 27.11.2025, ritenendo che l’esecuzione non potesse risolversi nella mera prescrizione di modifica della classificazione, restando impregiudicato il potere/dovere di verifica. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato le eccezioni di inammissibilità. Quanto al difetto di legittimazione attiva di alcuni appellanti che agivano quali eredi, l’eccezione è infondata: per valutare la legittimazione occorre far riferimento alla domanda, nella quale l’istante afferma di essere titolare del diritto dedotto, profilo distinto dalla titolarità del diritto che attiene al merito (Cass. n. 30207/2024). Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, evocato in giudizio a causa degli atti negatori dei diritti dei ricorrenti e dunque legittimato come autorità emanante.

Nel merito, la Corte ha richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 15.01.2013 sulla “polisemicità” del giudizio di ottemperanza, che raccoglie azioni esecutive e di natura cognitoria accomunate dall’esistenza di un giudicato. Dalla sentenza di annullamento di un provvedimento illegittimo scaturiscono un effetto costitutivo, un effetto ripristinatorio e un effetto conformativo.

Applicando tali principi, il Collegio ha osservato che l’interesse azionato nel giudizio cognitorio aveva consistenza di interesse legittimo oppositivo, proteso all’annullamento della delibera di approvazione della variante. Le sentenze caducatorie sono self-executing: non necessitano di ulteriore attività conformativa, poiché la rimozione dell’atto lesivo ripristina immediatamente la sfera giuridica del soggetto leso. Per l’area è stata dunque ripristinata la fascia di rischio R2.

Tuttavia, in ragione degli effetti ripristinatori e conformativi, le amministrazioni restano titolari di uno spazio di autonomia in cui riesprimere il proprio potere di ri pianificazione. Tale potere deve essere obbligatoriamente riesercitato in esecuzione del comando giudiziario, vincolo nell’an, per non frustrare la pretesa degli interessati.

Pertanto l’Autorità di Bacino distrettuale è tenuta a svolgere tutta l’attività istruttoria finalizzata alla classificazione della fascia di rischio, facendo uso della propria discrezionalità, e a effettuare l’aggiornamento della cartografia. Essa dovrà, avvalendosi della collaborazione del Comune, alternativamente confermare il livello di rischio anteriore alla delibera annullata oppure accertarne uno diverso. Il termine è fissato in 90 giorni dalla comunicazione della sentenza; in caso di persistente inerzia si procederà alla nomina del commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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