Rettifiche di graduatoria: nessun onere di impugnazione e inammissibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 10564 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le rettifiche di una graduatoria concorsuale, adottate per correggere errori materiali o per dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, costituiscono semplici adempimenti dell’Amministrazione e non un rinnovato esercizio del potere discrezionale. La lesione dell’interesse del candidato è quindi riconducibile unicamente all’atto originario di approvazione della graduatoria. Ne consegue che, qualora la lesione sia originaria e reiterata, non sussiste alcun onere di impugnazione delle successive rettifiche. L’eventuale annullamento giurisdizionale della graduatoria originaria travolge automaticamente le rettifiche, in quanto atti consequenziali e dal contenuto dovuto, con effetto caducante. L’impugnazione delle mere rettifiche è pertanto inammissibile per carenza di interesse, poiché nessuna utilità concreta potrebbe derivare al ricorrente dall’eventuale accoglimento.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente dell’Agenzia delle Entrate, aveva partecipato a una selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia. Dopo un complesso contenzioso che aveva portato all’annullamento della graduatoria originaria limitatamente ai punteggi per titoli, l’Amministrazione aveva nominato una nuova Commissione che, sulla base di nuovi criteri, aveva approvato l’11 gennaio 2024 una nuova graduatoria. Il ricorrente, che in precedenza si era collocato in posizione utile, era stato retrocesso alla posizione n. 199 e dichiarato non vincitore, con conseguente caducazione del rapporto di lavoro.
Avverso tale graduatoria il candidato aveva proposto ricorso, respinto dal TAR con sentenza n. 20434/2024. Nelle more del giudizio di appello, l’Amministrazione aveva adottato tre successive rettifiche della graduatoria, che il ricorrente aveva tempestivamente impugnato con ricorso e motivi aggiunti, riproponendo le medesime censure già sollevate nel giudizio definito con la sentenza di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente chiarito che la lesione dell’interesse del ricorrente era riconducibile direttamente alla pubblicazione della prima graduatoria finale, non essendo reiterata dalle successive rettifiche. Tali provvedimenti correttivi, secondo il Collegio, non costituiscono un rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma un semplice adempimento degli obblighi di correttezza e buon andamento, imposto dall’evidenza di errori materiali da correggere o dalla necessità di esecuzione di pronunce giudiziali. Pertanto, non sussiste l’onere di impugnare le rettifiche quando la lesione sia originaria e reiterata.
Con riguardo all’interesse al ricorso, il TAR ha rilevato che nessuna utilità concreta sarebbe potuta derivare dall’eventuale accoglimento delle censure avverso le rettifiche. In caso di accoglimento dell’appello pendente avverso la sentenza di rigetto del ricorso contro la graduatoria originaria, l’annullamento di quest’ultima avrebbe effetto caducante sulle mere rettifiche, che sarebbero state automaticamente travolte in quanto atti consequenziali e dal contenuto dovuto. In caso di rigetto, invece, le rettifiche si sarebbero consolidate, non potendo essere ulteriormente contestate per un vizio di invalidità derivata la cui insussistenza era già stata accertata.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse, trattandosi di una pronuncia di natura meramente processuale. Ha infine compensato le spese di giudizio, riconoscendo che il ricorso aveva svolto una funzione cautelativa per preservare la posizione del candidato nell’eventualità in cui il Tribunale avesse ritenuto necessario impugnare le rettifiche.
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Nota della Redazione
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