Risarcimento negato per il piano di lottizzazione mai approvato (TAR Puglia n. 901 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa presuppone la dimostrazione della spettanza del bene della vita, secondo un giudizio prognostico improntato al canone del più probabile che non. L’approvazione del piano di lottizzazione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non è atto dovuto, neppure quando siano stati annullati in sede giurisdizionale gli atti che ne avevano impedito la conclusione. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di opportunità circa l’attuazione dello strumento urbanistico. La domanda di danno da ritardo, quando ancillare all’accertamento dell’obbligo di attuare il piano, ne segue la sorte reiettiva.
Il Fatto
Un consorzio proponeva istanza al Comune per realizzare un insediamento turistico-alberghiero su un’isola. Il Consiglio comunale adottava il piano di lottizzazione del comparto, che otteneva le autorizzazioni dei competenti organi regionali e statali. L’Ente Parco rilasciava però un’autorizzazione che escludeva numerosi comparti. Il TAR accoglieva il gravame con sentenza del 2011, ravvisando la formazione del silenzio assenso. Seguivano anni di corrispondenza e incontri, un nuovo diniego dell’Ente Parco e un contenzioso che si concludeva con una sentenza del Consiglio di Stato del 2019, che dichiarava la nullità del provvedimento di diniego per violazione del giudicato.
Il consorzio adiva quindi il TAR chiedendo, in via principale, il risarcimento in forma specifica e il danno da ritardo; in via subordinata, il risarcimento per equivalente. Gli enti intimati si costituivano chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale tratta congiuntamente le domande. Rammenta che il risarcimento, in forma specifica o per equivalente, richiede la dimostrazione della spettanza del bene della vita. Solo il danno da ritardo può prescindere da tale allegazione, configurandosi come lesione del diritto di autodeterminazione negoziale, secondo l’Adunanza Plenaria n. 5/2018. Nel caso concreto, però, la domanda di danno da ritardo è ancorata alla richiesta principale e resta logicamente e causalmente subordinata all’accertamento dell’obbligo di attuare il piano.
La questione centrale riguarda la natura del bene aspirato, ossia l’approvazione del piano di lottizzazione. Il Collegio ricostruisce la disciplina: il piano di lottizzazione è strumento di attuazione del PRG e culmina con l’approvazione del Consiglio comunale, cui spetta una valutazione discrezionale circa l’opportunità di dare attuazione, in un determinato momento e a specifiche condizioni, alle previsioni dello strumento generale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si esclude che il potere di approvazione si riduca a una mera presa d’atto delle determinazioni assunte in sede di adozione. L’approvazione, pur se conforme al piano regolatore, non è atto dovuto.
Ne consegue che, fino all’approvazione, l’amministrazione esercita un potere autoritativo e discrezionale, le cui scelte non sono sindacabili salvo errori di fatto, manifeste illogicità, violazioni procedurali o situazioni idonee a generare affidamenti qualificati. Il Tribunale rileva che la spettanza del bene della vita non è congruamente dimostrata. Osserva inoltre che il Consiglio comunale, con successiva delibera, aveva deciso di non approvare il piano, e che il TAR aveva respinto il gravame avverso tale delibera, attestando l’esercizio legittimo della discrezionalità.
Il Collegio richiama l’art. 30, comma 2, cod. proc. amm. e l’art. 2043 cod. civ.: è risarcibile non qualsiasi perdita economica, ma solo quella ingiusta. Grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare la spettanza del bene, prova che nel caso in esame manca. Il giudizio prognostico richiesto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3657/2018) non può dirsi soddisfatto. Le domande risarcitorie, comprese quelle verso l’Ente Parco, privo di competenza sul bene della vita, sono respinte nel merito. Le spese sono compensate per la peculiarità e complessità del caso.
Nota della Redazione
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