Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1702 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso proposto per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo e non opposto, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice ordina all’amministrazione il pagamento entro un termine perentorio, dispone la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è liquidato con successivo decreto collegiale.

Il Fatto

Una cooperativa sociale ricorrente agisce davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli nord, con il quale era stato ingiunto al Comune il pagamento di somme dovute. Il provvedimento monitorio non è stato opposto, è divenuto definitivo ed è stato notificato in forma esecutiva.

Decorso inutilmente il termine previsto dalla normativa per il pagamento delle somme da parte della pubblica amministrazione, la ricorrente deposita ricorso per ottemperanza. Il Comune intimato non si costituisce in giudizio. La causa giunge alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. sulla base della documentazione in atti. Rileva, in particolare, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Accertati i presupposti, il TAR accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il giudice si sofferma quindi sui poteri e sugli obblighi del commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è ritenuto intrinsecamente obbligatorio e, come tale, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Sul punto il collegio richiama C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Quanto al compenso, il TAR precisa che sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, ritenuto autorizzato, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75, e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione. Il commissario deve inoltre depositare atti e documenti tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato.

Il TAR dispone infine la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica, e condanna l’amministrazione resistente alle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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