Autorizzazione paesaggistica e autonomia dallo stato legittimo edilizio (C.G.A.R.S. n. 259 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo per difetto di motivazione quando l’amministrazione di tutela si limiti a richiamare l’esistenza del vincolo e lo stato legittimo urbanistico-edilizio dell’immobile, senza valutare in concreto la compatibilità delle opere con i valori paesaggistici protetti. L’autorizzazione paesaggistica costituisce titolo autonomo e presupposto rispetto ai titoli edilizi, con la conseguenza che la verifica del cd. stato legittimo dell’immobile, disciplinata dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, non rientra tra i profili affidati alla Soprintendenza. Il giudice amministrativo, in sede di controllo sulla valutazione di compatibilità, può censurare il parere contrario reso in termini generici, essendo onere dell’amministrazione esplicitare le ragioni paesaggistiche ostative in relazione a ciascuna opera. Restano salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, chiamata a rideterminarsi rispettando gli oneri motivazionali indicati dal giudice.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile costiero presentava, tra il 2018 e il 2019, tre distinte istanze di autorizzazione paesaggistica: due in sanatoria, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, per il rifacimento di muri di contenimento e per ulteriori opere accertate in un sopralluogo congiunto; una a regime, ai sensi dell’art. 146 del medesimo decreto, per i muri ancora da realizzare. La Soprintendenza rigettava congiuntamente le istanze, esprimeva parere contrario di compatibilità e ordinava la rimessione in pristino dei luoghi entro novanta giorni.

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, dichiarava in parte inammissibile il ricorso, quanto al verbale di sopralluogo, e per il resto lo respingeva. La proprietaria proponeva appello, dolendosi tra l’altro dell’asserita preclusione derivante dal giudicato edilizio, della qualificazione delle opere e della insufficienza della motivazione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie parzialmente l’appello. Il primo motivo, relativo all’impugnazione del verbale di sopralluogo, è infondato: si tratta di atto endoprocedimentale, censurabile solo sotto il profilo dei vizi di motivazione del provvedimento finale, mentre le contestazioni sui fatti accertati avrebbero richiesto la querela di falso. Respinta è anche l’eccezione di tardività, perché il termine ordinario di sessanta giorni va aumentato di trenta per il ricorrente residente all’estero, ai sensi degli artt. 29 e 41, comma 5, c.p.a., risultando così rispettato il termine di novanta giorni.

Nel merito, il C.G.A.R.S. rileva che la necessità dell’autorizzazione paesaggistica è ormai coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado relativa all’ordine di demolizione. Ciò nonostante, il profilo paesaggistico resta distinto da quello edilizio e urbanistico, come già affermato dal Cons. Stato Sez. IV n. 3006/2023 e dalla Corte cost. n. 217 del 2022 in tema di stato legittimo. L’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 non comprende l’autorizzazione paesaggistica tra i titoli interessati dall’accertamento dello stato legittimo, né può ammettersi una commistione tra ambiti di competenza diversi.

Su questa base la Corte ritiene insufficiente la motivazione del parere contrario. La Soprintendenza ha fatto riferimento in prevalenza al vincolo di cui alla l.r. n. 78/1976 e alla pregressa vicenda edilizia, senza argomentare sulla consistenza delle opere e sui profili paesaggistici ostativi. Il Collegio individua analiticamente i punti che l’amministrazione avrebbe dovuto chiarire: perché la chiusura della tettoia e i manufatti in legno integrino opere ostative ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004; perché il materiale del cancello e dei muri sia incompatibile con il paesaggio e perché il rifacimento non rientri nella manutenzione; perché il terrazzino con vasca idromassaggio costituisca nuova volumetria.

Quanto alle misure di salvaguardia connesse all’adozione del Piano paesaggistico, la Corte precisa che esse operano per gli interventi successivi all’adozione, imponendo una valutazione espressa in ordine alle richieste dell’appellante. Il diniego viene dunque annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione di tutela, che dovrà conformarsi agli oneri motivazionali indicati. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione del parziale accoglimento e della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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