DASPO: la durata massima richiede motivazione specifica (TAR Lombardia n. 269 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore irroga il DASPO nella misura massima edittale deve essere sorretto da una motivazione specifica in ordine alle ragioni per le quali, nell’esercizio della discrezionalità, si ritiene congruo applicare la durata più elevata. Non assolvono a tale onere il richiamo alla recidiva, alla condotta in sé considerata o ad altri elementi non esplicitati. Il difetto di motivazione comporta l’annullamento parziale del provvedimento limitatamente alla durata eccedente il minimo edittale, con facoltà per l’Amministrazione di rideterminarsi, entro sessanta giorni, fissando una durata superiore purché congruamente motivata. La condotta di chi scavalca i cartelloni e invade il terreno di gioco integra la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989.
Il Fatto
Con provvedimento del 22.7.2023 il Questore di Brescia ha applicato al ricorrente un DASPO della durata di dieci anni, ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/1989, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione delle partite casalinghe e in trasferta del Brescia Calcio per cinque anni. Il provvedimento origina dagli eventi occorsi l’1.6.2023 nello stadio cittadino, in occasione dell’incontro valevole per non retrocedere in serie C: lancio di fumogeni e torce in campo, invasione del terreno di gioco, lancio di oggetti contundenti contro le forze dell’ordine, tentativi di raggiungere il settore ospiti, undici operatori feriti e automezzi danneggiati.
La durata massima era stata determinata in ragione della recidiva, essendo il ricorrente stato destinatario nel 2007 di analogo provvedimento del Questore di Modena della durata di tre anni. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, indeterminatezza dei luoghi e delle manifestazioni inibiti, nonché sproporzione e difetto di motivazione sulla durata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo sul presupposto della documentazione video prodotta dall’Amministrazione. Le riprese della polizia scientifica e delle telecamere dello stadio smentiscono la versione del ricorrente: egli ha superato il limite della curva nord, è entrato in zona interdetta e ha scavalcato i cartelloni pubblicitari rientrando dal campo di gioco. La collocazione temporale delle immagini dimostra che l’invasione è avvenuta insieme agli altri tifosi e che il rientro è seguito solo alla carica della polizia. La condotta integra pertanto la fattispecie dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989.
Il secondo motivo è infondato. Quanto alle vie di transito, il Collegio ritiene che i luoghi siano determinabili secondo un criterio di collegamento funzionale alle manifestazioni sportive, non potendosi pretendere che la Questura individui i singoli percorsi interdetti per ogni città e per ogni evento. L’estensione del divieto ad altre discipline rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e costituisce esito non irragionevole di una valutazione prognostica. Il Collegio dà continuità all’orientamento della Sezione espresso con la sentenza n. 984 del 9.12.2024: la prescrizione, interpretata secondo ragionevolezza e buona fede, può essere rispettata senza particolari difficoltà, dovendo l’interessato allontanarsi da eventuali luoghi interdetti e non assumere contegni che lo mettano in relazione con gli stessi. Le limitazioni sono inoltre circoscritte a un arco temporale definito.
Il terzo motivo è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione. L’art. 6, quinto comma, legge n. 401/1989 prevede che, per chi sia già destinatario di un DASPO, la durata del nuovo divieto non possa essere inferiore a cinque né superiore a dieci anni. Il Questore ha applicato il massimo edittale senza esplicitare le ragioni della scelta: nel provvedimento non sono indicate le ragioni per le quali, nell’esercizio della discrezionalità, si sia ritenuta congrua la durata massima, né tali ragioni si desumono dalla condotta in sé o da altri elementi indicati.
Il provvedimento è pertanto annullato in parte qua e la durata del DASPO è ridotta a cinque anni. Resta ferma la facoltà del Questore di rideterminarsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza se anteriore, fissando una durata superiore al minimo edittale, anche al massimo, purché con congrua motivazione. Le spese sono compensate in ragione della limitata fondatezza del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.