Revocazione per errore di fatto e qualificazione giuridica della legittimazione ad agire (C.G.A.R.S. n. 258 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione fondata sull’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106, comma 1, c.p.a., presuppone un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Non integra gli estremi dell’errore di fatto la censura che investa la qualificazione giuridica della domanda e della legittimazione ad agire della parte opponente. La qualificazione della fattispecie concreta e della posizione legittimante spetta al giudice, che la riconduce alla corretta declinazione processuale in applicazione del principio iura novit curia. La legittimazione all’opposizione di terzo non è conseguenza meccanica delle affermazioni ed eccezioni delle parti, ma deve essere verificata e qualificata dal giudice, a prescindere da quanto dedotto dall’opponente. Ne deriva l’inammissibilità della domanda rescindente e la declaratoria di improcedibilità della domanda rescissoria.

Il Fatto

Una società privata, aggiudicataria di un appalto triennale per il servizio di vigilanza bandito da un’Università, subiva l’esclusione per ritenuta insostenibilità dell’offerta. Il TAR Catania rigettava il ricorso; il C.G.A.R.S. con la sentenza n. 536/2023 accoglieva l’appello. Nelle more una seconda società, qualificatasi come controinteressata pretermessa, proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza n. 536/2023.

Con la sentenza n. 746/2024 il Consiglio accoglieva l’opposizione, annullava senza rinvio la sentenza opposta, dichiarava improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse tanto il ricorso originario quanto i due appelli proposti dall’aggiudicataria e dall’Ateneo. L’aggiudicataria proponeva allora revocazione, deducendo che l’opponente non si sarebbe mai qualificata come titolare di posizione autonoma e incompatibile, bensì come litisconsorte pretermesso, con conseguente necessità del rinvio al giudice di provenienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la domanda rescindente sul terreno dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e ne verifica i presupposti in termini di errore di fatto. Richiama la statuizione del decreto monocratico n. 350/2024, ove si è precisato che la legittimazione delle parti all’opposizione di terzo non è mera e meccanica conseguenza delle affermazioni ed eccezioni di esse.

Il passaggio decisivo è netto: la legittimazione deve essere verificata dal giudice e da costui ricondotta a corretta declinazione processuale, in applicazione del principio iura novit curia. La sentenza impugnata in revocazione aveva escluso in capo all’opponente la qualità di litisconsorte necessario, riconoscendogli però quella di controinteressato sopravvenuto, ugualmente idonea a legittimare l’opposizione, sia pure con le diverse conseguenze quanto all’ulteriore corso del processo.

Da qui la qualificazione della censura. L’errore dedotto non riguarderebbe il fatto, ma la qualificazione giuridica della domanda e della posizione legittimante: un aspetto eminentemente giuridico. Rientra infatti nel potere dell’organo giudicante qualificare la legittimazione dell’opponente a prescindere da quanto da questi dedotto. Il Collegio richiama anche il principio secondo cui la qualificazione giuridica della fattispecie concreta azionata spetta al giudice.

La conseguenza è l’inammissibilità della domanda rescindente. Da essa deriva necessariamente l’improcedibilità della domanda relativa alla fase rescissoria, con assorbimento delle questioni subordinate. Il ricorso è respinto e la parte istante condannata alle spese, determinate in euro 3000,00 oltre accessori, da dividersi in parti eguali tra le resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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