Accesso agli atti edilizi e cessazione della materia per integrale ostensione documentale (TAR Sardegna n. 331 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di accesso ai documenti amministrativi la cessazione della materia del contendere si determina ogni qualvolta l’amministrazione ponga nella disponibilità del richiedente tutta la documentazione domandata. È irrilevante che l’atto di diniego non sia stato formalmente annullato e che la produzione avvenga da parte della difesa nel giudizio anziché degli uffici. Rileva, in senso contrario, esclusivamente la mancata integrale ostensione dei documenti richiesti: solo in tal caso permane l’interesse alla decisione. La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso alla richiesta di accesso preclude ogni ulteriore pronuncia nel merito.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante con altro terreno, avevano dato impulso a un procedimento comunale volto a reprimere un asserito abuso edilizio. Chiesero quindi al Comune di accedere agli atti del procedimento, in particolare al verbale di sopralluogo del 30.08.2023 e ai provvedimenti successivi. Con nota del 15.11.2023 il Comune respinse l’istanza, richiamando ragioni di segreto istruttorio sulle indagini avviate per i possibili reati edilizi.

Gli interessati proposero ricorso per l’annullamento del diniego e per la condanna all’ostensione. Costituitosi in giudizio, il Comune depositò vari documenti e chiese dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dopo rinvii e memorie, la difesa comunale produsse anche gli ultimi atti indicati come mancanti, tra cui le concessioni edilizie e la nota sulla mediazione civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’interesse a ricorrere in materia di accesso. Osserva che il materiale documentale richiesto risulta ormai integralmente depositato: alle prime produzioni seguite alla costituzione si sono aggiunte le ulteriori, con cui sono stati posti nella disponibilità dei ricorrenti anche i documenti segnalati come mancanti nella memoria difensiva.

Su questa base il Tribunale ritiene integrati i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il dato decisivo è la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso alla richiesta di accesso, ormai pienamente realizzata.

Il Collegio respinge la tesi difensiva dei ricorrenti. La mancata formale annullamento del provvedimento di diniego e la circostanza che gli atti siano stati depositati dalla difesa comunale anziché dagli uffici non impediscono la cessazione. Ciò che rileva è l’intervenuto deposito di tutta la documentazione richiesta.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione. La decisione muove dalle difficoltà organizzative degli uffici comunali e, soprattutto, dal fatto che la richiesta di accesso riguardava atti in parte oggetto di procedimento penale, con il conseguente dovere comunale di trasmissione alla Procura della Repubblica. Proprio tale dovere ha ingenerato nel Comune il dubbio che l’accesso potesse trovare ostacolo nel segreto istruttorio.

Il dispositivo dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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