Autorizzazione paesaggistica in sanatoria subordinata al parere vincolante della Soprintendenza (TAR Campania n. 1062 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria prevista dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 non è esclusa in astratto dalla disciplina dell’art. 36-bis d.p.r. n. 380/2001, che ammette la sanabilità anche degli interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, compresi quelli che hanno determinato creazione o aumento di volumi e superfici. Il rilascio del titolo in sanatoria da parte del Comune resta però subordinato al parere vincolante dell’autorità preposta alla gestione del vincolo. La valutazione di compatibilità paesaggistica integra un apprezzamento tecnico-discrezionale che, se compiutamente motivato e non superato da censure specifiche, non è sindacabile nel merito. Il diniego della Soprintendenza, fondato sull’impatto delle opere e sulla modificazione sostanziale dell’aspetto esteriore dei luoghi, resiste alle censure di illegittimità.

Il Fatto

Il ricorrente ha realizzato, su un fabbricato per civile abitazione in area vincolata, una tettoia in legno, il rifacimento di muri in cemento armato, l’ampliamento e la sistemazione di un piazzale esterno e l’installazione di cancello e recinzione in ferro. Presentata istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167 del codice del paesaggio, la Soprintendenza competente ha espresso parere contrario, notificato il 21 ottobre 2024.

Il provvedimento si fonda sulla consistenza degli abusi, sull’incremento volumetrico e di superficie in area vincolata e sulla modificazione sostanziale dell’aspetto esteriore dei luoghi. Il ricorrente ha impugnato il parere davanti al giudice amministrativo, articolando due motivi e rinunciando all’istanza cautelare. Il Ministero della Cultura si è costituito a difesa dell’atto.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che le opere non abbiano prodotto nuovi volumi o superfici utili e che rientrino tra gli interventi minori individuati dal d.p.r. n. 31/2017, con conseguente sanabilità. Il Collegio respinge la censura. Il parere impugnato non si limita a richiamare l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, né esclude in astratto la valutazione di compatibilità; esso entra nel merito e formula una compiuta valutazione di incompatibilità paesaggistica, considerando che le opere hanno modificato in modo sostanziale l’aspetto esteriore dei luoghi.

Trattandosi di atto plurimotivato, la sola contestazione dell’asserito incremento volumetrico non è sufficiente a dimostrarne l’illegittimità: la valutazione tecnico-discrezionale non risulta confutata in modo specifico dal ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente qualifica gli interventi come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, soggette a segnalazione certificata di inizio attività, e ne deduce la sanabilità ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. n. 380/2001, che supererebbe il divieto assoluto di sanatoria paesaggistica.

Il Collegio riconosce che la norma non esclude la sanabilità degli interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, ma rileva che il comma 4 dell’art. 36-bis impone all’ufficio competente di richiedere all’autorità preposta al vincolo uno apposito parere vincolante di compatibilità paesaggistica. La disposizione, quindi, non determina automaticamente la sanatoria, ma la subordina alla valutazione dell’autorità.

Nel caso concreto la Soprintendenza si è pronunciata in senso contrario, esercitando legittimamente il potere attribuito dalla norma: non ha escluso in astratto la sanabilità di determinate categorie di interventi, ma ha ritenuto incompatibile con le esigenze di tutela il concreto impatto delle opere, giudicando eccessive le sistemazioni esterne. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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