Autorizzazione paesaggistica e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3670 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dal rilascio del titolo edilizio richiesto nelle more del giudizio, rende improcedibile il ricorso proposto avverso l’autorizzazione paesaggistica e le prescrizioni ulteriormente imposte dal Comune. L’improcedibilità consegue alla caducazione dell’interesse alla pronuncia di annullamento, non essendo più contestabile l’utilità del provvedimento richiesto. La declaratoria presuppone la ritualità della relativa segnalazione ad opera della parte ricorrente e l’adesione delle altre parti. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare rustico ubicato nel Comune di Como, ha presentato un progetto di restauro e riqualificazione del fondo, conforme alla destinazione urbanistica dell’ambito. All’esito di un articolato iter autorizzativo, il Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, imponendo però prescrizioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel parere vincolante della Soprintendenza, e ha comunicato la necessità di una nuova istanza di permesso di costruire.
La società ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica, limitatamente alle prescrizioni aggiuntive, la comunicazione che escludeva la riattivazione del procedimento edilizio e, con motivi aggiunti, la successiva nota comunale del maggio 2021. Si sono costituiti il Comune e la Provincia di Como, chiedendo il rigetto. In prossimità dell’udienza la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, per l’avvenuto rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di rifunzionalizzazione del compendio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della segnalazione del difensore della società ricorrente in ordine all’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi. A tale segnalazione hanno aderito le difese del Comune di Como e della Provincia di Como.
Il dato rilevante è costituito dal rilascio, in data 17 febbraio 2022, del permesso di costruire da parte del Comune, in relazione alle opere di rifunzionalizzazione del compendio, mediante interventi di restauro e parziale ristrutturazione degli immobili esistenti, con formazione di parcheggio a raso e sistemazione delle aree esterne pertinenziali.
Secondo il Tribunale, a fronte di tale sopravvenienza, non residua alcuna ulteriore ragione per una decisione nel merito. L’interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente risulta soddisfatto dal titolo edilizio intervenuto. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
Sul piano delle spese, il Collegio valorizza l’accordo intervenuto tra le parti e dispone la loro compensazione. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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