Ottemperanza progressiva e obbligo di integrare lo scomputo dei livelli già riconosciuti (TAR Lombardia n. 3676 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un giudicato a formazione progressiva, il giudice amministrativo è chiamato a dare attuazione non solo alla sentenza di merito, ma anche alla pronuncia resa in sede di ottemperanza. Quando l’atto di esecuzione dell’amministrazione dia conto solo parzialmente del precetto, omettendo di esplicitare lo scomputo del periodo già valorizzato e il titolo e il valore economico degli incrementi riconosciuti, l’ottemperanza è solo parzialmente adempiuta. Il giudice ordina pertanto all’amministrazione di integrare la motivazione della scelta già compiuta, indicando il numero di livelli stipendiali riconosciuti, il loro titolo e il valore economico, e attestando il rispetto del principio di parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti. La richiesta di nomina del commissario ad acta è infondata finché l’attività richiesta rientri nei poteri dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, prima in posizione di comando presso l’ARERA e poi immessa nei ruoli dell’Autorità, ha ottenuto una sentenza del TAR Lombardia che le riconosceva il diritto alla valorizzazione, a soli fini retributivi, del periodo svolto in comando, secondo un meccanismo non inferiore a quello riconosciuto dalla delibera n. 254/2020/A al personale dipendente. La pronuncia è stata confermata dal Cons. Stato, sez. II, n. 1305 dell’08.02.2024.
Con successiva sentenza dello stesso TAR, resa in sede di ottemperanza, all’Autorità era stato ordinato di individuare il meccanismo di valorizzazione e di applicarlo al periodo utile, assegnando un termine di novanta giorni. La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per la persistente inottemperanza. L’ARERA ha sostenuto di aver riconosciuto 6,8 livelli stipendiali e di aver corrisposto le differenze retributive, contestando la fondatezza dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che, per effetto del giudicato a formazione progressiva, l’attuazione riguarda tanto la sentenza di merito quanto la pronuncia di ottemperanza. Su questa base verifica la completezza dell’atto con cui l’amministrazione ha inteso eseguire il decisum.
La nota del 15 giugno 2023 dà conto del riconoscimento di un elemento distinto della retribuzione pari a 6,8 livelli e del pagamento di una somma netta, ma non menziona lo scomputo del periodo già valorizzato per l’immissione in ruolo, previsto da tutte le pronunce richiamate. Lo scomputo costituisce elemento fondamentale per definire il corretto trattamento economico. Non sono chiare le conseguenze economiche del passaggio di inquadramento né il titolo degli incrementi erogati.
L’amministrazione deve pertanto deliberare sullo scomputo, indicando il numero di livelli già riconosciuti, il titolo e il valore economico. Poiché lo scomputo avviene ai sensi del punto 4.1 dell’accordo di cui alla delibera n. 254/2020/A, deve inoltre specificare se la decurtazione del valore convenzionale di 2,3 livelli/anno sia stata applicata nella stessa misura anche agli altri dipendenti in comando, distacco o fuori ruolo.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario, il Collegio la ritiene infondata: occorre un’integrazione motivazionale di una scelta già compiuta dall’amministrazione, che compete in prima battuta alla stessa. Il commissario opera infatti per l’attuazione del giudicato, non per integrare la motivazione di un atto già adottato.
Il ricorso per ottemperanza è quindi accolto nei limiti indicati: l’Autorità deve provvedere entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza, salva la facoltà della ricorrente di chiedere ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza. Le spese sono compensate in ragione del carattere interlocutorio della pronuncia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.