Sopravvenuta carenza di interesse alla concessione di nuovo termine di demolizione (TAR Lombardia n. 3671 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento avverso l’ordinanza di demolizione, l’adozione da parte dell’Amministrazione di un nuovo provvedimento, non impugnato, che differisce il termine per l’esecuzione dell’ordine, priva il ricorrente dell’interesse a una decisione di merito. L’interesse al ricorso viene meno anche quando il destinatario dell’ordine depositi una s.c.i.a. finalizzata alla demolizione delle opere abusive. In tali ipotesi il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, restando assorbita ogni ulteriore censura.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Comune un permesso di costruire per un nuovo edificio, realizzato in aderenza a un immobile contiguo senza rappresentare in sede progettuale la presenza di una griglia di aerazione che doveva restare libera. A seguito d’istanza di accertamento di conformità, il Comune aveva rilasciato la sanatoria, impugnata dalla controinteressata dinnanzi al TAR, che con una precedente sentenza aveva stabilito il rispetto della distanza di tre metri e l’illegittimità delle travi e della copertura di collegamento in assenza di delibera condominiale.
Il Comune ha quindi ingiunto l’arretramento e, constatata l’inerzia, ha disposto con ordinanza la demolizione delle opere entro trenta giorni. La società ha chiesto una proroga, legata al completamento delle operazioni peritali in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, e il diniego è stato impugnato unitamente all’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento con cui ha concesso alla ricorrente un termine più ampio per eseguire la demolizione, parametrato al deposito della relazione definitiva del C.T.U. nel procedimento civile. Tale provvedimento non è stato impugnato.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento sopravvenuto: la società ha depositato in Comune una s.c.i.a. finalizzata alla demolizione di quanto realizzato. Il giudice valorizza il dato procedimentale, non la sola dichiarazione di intenti: l’iniziativa del privato incide sull’assetto degli interessi dedotti in giudizio.
Su queste basi il Tribunale esclude che residuino ragioni per una decisione di merito. La carenza di interesse non è dichiarata d’ufficio in astratto, ma deriva dal venir meno dell’utilità concreta della pronuncia di annullamento, una volta che il provvedimento impugnato ha esaurito i suoi effetti per effetto degli atti successivi.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione tra tutte le parti, avuto riguardo all’andamento complessivo della controversia e alle sue peculiarità: la definizione in rito non è cioè imputabile a una condotta processuale sanzionabile.
La pronuncia resta sul piano processuale. Il TAR non esamina nel merito le censure di violazione di legge e di eccesso di potere, che rimangono assorbite dalla declaratoria di improcedibilità, così come non si pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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