Autorizzazione paesaggistica, sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 1048 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., va dichiarata quando il ricorrente, nel corso del giudizio, dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione. La dichiarazione proveniente dalla parte interessata rende superfluo l’esame del merito e impone al giudice di pronunciare l’estinzione del processo; tale esito non richiede la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata. La mancata costituzione dell’amministrazione rende irripetibili le spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR il diniego di autorizzazione paesaggistica emesso dal Comune in relazione alla realizzazione di un fabbricato da destinare a residenze estive. Chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego e degli atti presupposti. L’amministrazione comunale e la Commissione locale per il paesaggio non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava che la parte ricorrente, con note depositate prima dell’udienza di discussione, aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione costituisce manifestazione inequivoca della cessazione della necessità di tutela giurisdizionale e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La disciplina applicabile è quella dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione. Il presupposto è la sopravvenuta insussistenza dell’interesse strumentale alla definizione del processo, non rilevando i motivi che hanno indotto la parte a rinunciare alla tutela.
Il Collegio, verificata la completezza della dichiarazione e l’assenza di interesse alla decisione di merito, non esaminava il merito del ricorso e dichiarava improcedibile il ricorso.
In ordine alle spese, la mancata costituzione dell’amministrazione intimata determinava la irripetibilità delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale e della assenza di attività difensiva della controparte.
Nota della Redazione
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