Retrodatazione per merito straordinario nella Polizia di Stato: inoppugnabilità del ruolo di anzianità e limite dei rapporti esauriti (TAR Calabria n. 1534 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di retrodatazione della decorrenza giuridica della promozione per merito straordinario nella Polizia di Stato, proposta da chi non abbia tempestivamente impugnato il ruolo di anzianità in cui risultava la propria collocazione e lo scavalcamento da parte dei vincitori del concorso successivo, è inammissibile per intervenuta decadenza. Gli atti di nomina e di inquadramento, avendo natura provvedimentale e autoritativa, incidono su posizioni di interesse legittimo e devono essere impugnati nel termine di decadenza di sessanta giorni. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. n. 335/1982, come da sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, non travolge i provvedimenti amministrativi divenuti definitivi, che resistono alle pronunce di incostituzionalità in virtù del limite dei rapporti esauriti.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato, promosso alla qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario con decorrenza giuridica dal 2013, chiedeva l’accertamento del diritto alla retrodatazione della propria promozione all’1.1.2005, in applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale n. 224/2020. L’interessato, che non aveva impugnato il ruolo di anzianità in cui risultava la propria posizione, sosteneva di essere stato scavalcato dai vincitori del concorso interno bandito nel 2013, ai quali era stata riconosciuta una decorrenza giuridica più favorevole. Il ricorrente aveva inoltre partecipato a un successivo concorso per la qualifica di vice ispettore, venendo collocato in posizione non utile, e contestava il mancato riallineamento della propria anzianità di servizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato nel merito, richiamando i propri precedenti e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (nn. 9644/2024, 10230/2024 e 855/2025). Il Collegio ha osservato che il ricorrente non aveva impugnato tempestivamente il ruolo di anzianità del personale con qualifica di vice sovrintendente, nel quale risultava la decorrenza giuridica della promozione e lo scavalcamento da parte dei vincitori del concorso del 2013. Tale mancata impugnazione aveva determinato il consolidamento delle posizioni, cristallizzando l’attribuzione dell’anzianità a ogni effetto di legge.
Il Tribunale ha inoltre precisato che la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego è caratterizzata dalla presenza di atti autoritativi, sicché ogni pretesa, radicandosi su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata soltanto mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimi. La sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 75 d.P.R. n. 335/1982, non conduce a diverse conclusioni: l’efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possono più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità.
Il Collegio ha richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 1984/2021, secondo cui le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate si consolidano e resistono alle pronunce di illegittimità costituzionale. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente non aveva proposto istanza di riallineamento della propria decorrenza giuridica e non aveva impugnato il bando concorsuale nella parte in cui attribuiva all’anzianità di servizio un punteggio supervalutato. Il mancato esercizio del diritto di azione aveva quindi determinato la definitiva cristallizzazione della posizione, rendendo la domanda di retrodatazione non più azionabile.
Quanto al pregiudizio derivante dallo scavalcamento, la Corte ha precisato che l’interesse a contestare sorgeva nel momento in cui la deteriore collocazione nel ruolo si era concretizzata, incidendo direttamente sulla gerarchia del Corpo. L’inerzia del ricorrente, che aveva assistito alla nomina dei vincitori del concorso senza impugnarla, ha impedito di far valere l’invalidità derivata dell’atto amministrativo. La sentenza ha infine compensato le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia e dell’evoluzione giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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