Autorizzazione sanitaria: no alla comparazione se il diniego è tardivamente impugnato (TAR Calabria n. 1548 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale per impugnare il diniego di compatibilità di un progetto sanitario con la programmazione regionale decorre dalla piena conoscenza dell’atto che determina l’arresto procedimentale, essendo tale diniego immediatamente lesivo. L’onere di accesso agli atti, funzionale alla conoscenza dei vizi derivanti dalla mancata comparazione con progetti coevi, non sposta il dies a quo dell’impugnativa. Una volta consolidatosi il diniego non impugnato nei termini, il ricorso avverso le autorizzazioni favorevoli rilasciate ai concorrenti diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo l’annullamento di quelle assicurare il bene della vita preteso. La cognizione resta così assorbita dalla decadenza, in applicazione dei principi generali del giusto processo e della certezza dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Una società ha chiesto nel marzo 2020, per il tramite del Comune competente, l’autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. n. 502 del 1992 per la realizzazione di una struttura con trenta posti letto di residenza sanitaria medicalizzata. Con nota del 13 aprile 2023 la Regione Calabria ha espresso parere negativo per sopravvenuta soddisfazione del fabbisogno programmatorio.

Successivamente l’Azienda Sanitaria Provinciale ha reso parere favorevole all’esercizio, da parte di altra struttura, di trentasei posti letto della stessa tipologia, nel medesimo ambito provinciale. La ricorrente, dopo accesso agli atti, ha impugnato sia il diniego sia i provvedimenti favorevoli alla controinteressata, deducendo la mancata comparazione dei progetti coevi e l’assenza dell’autorizzazione all’ampliamento o riconversione, quindi ha esteso l’impugnativa con motivi aggiunti all’autorizzazione all’esercizio sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso nella parte rivolta avverso il parere regionale negativo. Richiamando la giurisprudenza consolidata — da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 22 agosto 2024, n. 7207 — il Tribunale ribadisce che per individuare il dies a quo è sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività.

Tale approccio risponde all’esigenza di certezza giuridica connessa al termine decadenziale, senza compressione del diritto di difesa: la congruità del termine decorre dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti. Nel caso concreto la ricorrente ha avuto piena e immediata conoscenza del diniego di compatibilità, che ha determinato un arresto procedimentale e si è palesato lesivo.

Quanto al vizio di mancata comparazione tra progetti coevi, il Tribunale osserva che esso avrebbe potuto essere conosciuto mediante un opportuno accesso agli atti procedimentali, senza che ciò valga a differire la decorrenza del termine. Il ricorso è pertanto irricevibile per tardività nella parte relativa al parere negativo.

Il consolidamento del diniego al progetto della ricorrente produce un effetto ulteriore: diviene improcedibile il ricorso nella parte in cui impugna gli atti autorizzativi del progetto della controinteressata. L’annullamento di questi, infatti, non consentirebbe comunque il raggiungimento del bene della vita da parte della ricorrente, difettando l’interesse a una pronuncia di annullamento priva di utilità concreta.

Il Collegio compensa integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *