Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro il Ministero (TAR Toscana n. 1232 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. I poteri cognitori del giudice dell’ottemperanza, chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di un provvedimento emesso da altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del comando, senza alcuna interpretazione o integrazione del giudicato. Le somme liquidate in via giudiziale costituiscono debito di valuta, con conseguente inapplicabilità del computo della rivalutazione monetaria. Quest’ultima può essere riconosciuta solo se il creditore alleghi e dimostri il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., non compensato dagli interessi legali. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., se non manifestamente iniqua, va accolta.
Il Fatto
Una ricorrente e i suoi difensori, ciascuno per la parte di credito spettante, hanno proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza della Corte di Appello di Firenze. Il giudice ordinario, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di una somma in favore della ricorrente, con interessi legali dal 1° novembre 2021 fino al saldo, e alla rifusione delle spese processuali dei due gradi, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La sentenza era stata munita di formula esecutiva, notificata al Ministero e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il Ministero non aveva eseguito i pagamenti. I ricorrenti hanno quindi chiesto il pagamento del debito, degli interessi maturati, della rivalutazione monetaria e delle astreintes. Il Ministero si è costituito, depositando una nota con cui chiedeva la trasmissione di documentazione e la rinuncia al giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha anzitutto verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza della Corte di Appello rientra tra i provvedimenti del giudice ordinario attuabili, ed era divenuta definitiva come attestato dalla certificazione del passaggio in giudicato. La notifica del titolo esecutivo al Ministero rendeva inoltre integrato il presupposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che subordina l’azione esecutiva contro la Pubblica Amministrazione all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni.
Il Tribunale ha precisato i limiti del proprio sindacato. Richiamando il Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3196 del 2020, ha ribadito che i poteri cognitori sono circoscritti alla mera esecuzione del comando contenuto nel provvedimento, senza possibilità di interpretazione o integrazione del giudicato. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce inderogabile dovere d’ufficio per l’amministrazione e per i suoi funzionari.
Non risultando l’adempimento, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinate al pagamento delle somme portate dalla sentenza, delle spese dei due gradi, degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato, nonché delle spese di registrazione, delle marche da bollo e dei diritti di cancelleria. Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, ritenendola non manifestamente iniqua, fissando la somma giornaliera per il ritardo e assegnando il termine di sessanta giorni per l’adempimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Capo del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega.
La domanda di rivalutazione monetaria è stata invece respinta. Le somme liquidate in via giudiziale costituiscono debito di valuta, soggetto all’art. 1277 cod. civ.. Il riconoscimento della rivalutazione presuppone l’allegazione e la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., non compensato dagli interessi legali, secondo l’orientamento richiamato del Cons. Stato, Sez. II, n. 9711 del 2022. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.