Consumato il potere inibitorio della SCIA decorso il termine di trenta giorni (TAR Calabria n. 1547 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di accertata carenza dei presupposti per la valida presentazione di una s.c.i.a., l’amministrazione può esercitare il potere inibitorio entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 6-bis dell’art. 19 legge n. 241 del 1990. Decorso tale termine si verifica la consumazione del potere inibitorio, come emerge dal comma 4 della medesima norma. Per intervenire successivamente sull’attività segnalata l’amministrazione deve attivare un procedimento di secondo grado ex art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, con comunicazione di avvio e rispetto dei presupposti ivi contemplati. Il potere di vigilanza sull’attività edilizia ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce esercizio di un potere differente da quello inibitorio e non sana la consumazione di quest’ultimo.
Il Fatto
I ricorrenti presentavano al Comune di Paola, in data 21 luglio 2020, una s.c.i.a. per la realizzazione di un cancello pedonale e di un cancello carrabile a delimitazione della corte di un fabbricato, lungo via Nazionale. A seguito di lamentele di terzi circa la pretesa esistenza di un passaggio ad uso pubblico, il Comune adottava l’ordinanza n. 38 del 6 settembre 2021, disponendo in via cautelativa la sospensione dei lavori.
Denegata l’istanza di revoca, e decorso il termine di quarantacinque giorni con perdita di efficacia della sospensione, i ricorrenti comunicavano la ripresa dei lavori. Il Comune emetteva allora l’ordinanza n. 43 dell’11 novembre 2021, con cui vietava la prosecuzione dell’attività segnalata e ordinava la rimozione dei suoi effetti, richiamando l’esistenza della servitù ad uso pubblico, il difetto del parere della polizia locale e il mancato rispetto della distanza di cinque metri dal confine stradale. I ricorrenti impugnavano il provvedimento davanti al TAR Calabria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, con cui i ricorrenti eccepivano la consumazione del potere inibitorio per decorso del termine di trenta giorni. Il percorso argomentativo muove dal combinato disposto dei commi 3 e 6-bis dell’art. 19 legge n. 241 del 1990: in caso di accertata carenza dei presupposti della segnalazione, l’amministrazione può inibire l’attività entro trenta giorni dalla presentazione.
La Corte richiama il comma 4 della stessa norma, da cui emerge che, una volta decorso il termine, il potere si consuma. Da quel momento l’amministrazione può intervenire solo attivando un procedimento di secondo grado ex art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, con i relativi presupposti e la comunicazione di avvio. Sul punto il Collegio si allinea all’orientamento espresso dal T.A.R. Puglia – Bari, sez. III, sent. 7 gennaio 2019, n. 9/2019.
Nel caso concreto la s.c.i.a. era stata presentata il 21 luglio 2020, mentre l’ordinanza inibitoria era stata emessa l’11 novembre 2021, ben oltre il termine normativo. L’amministrazione si era limitata a menzionare l’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, ma aveva in realtà esercitato un potere inibitorio ormai consumato, senza traccia dell’avvio di un procedimento di autotutela. Le irregolarità riscontrate non potevano dunque fondare il provvedimento.
La Corte esclude che possa soccorrere il richiamo ai poteri di vigilanza sull’attività edilizia ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001: si tratta di un potere differente da quello inibitorio. Il potere di sospensione del comma 3 della stessa norma aveva già sorretto la precedente ordinanza n. 38, venuta meno per decorso dei quarantacinque giorni. Il secondo motivo, relativo alla servitù di passaggio, è dichiarato non esaminabile per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario lo scrutinio sui diritti reali; il terzo resta assorbito.
Il quarto motivo, di natura risarcitoria, è respinto: i ricorrenti non hanno provato il danno né gli elementi costitutivi dell’illecito, limitandosi ad allegare l’illegittimità del provvedimento senza dimostrare il quantum debeatur. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione e della reiezione della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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