Autorizzazione allo scarico e decadenza dalla piena conoscenza dei lavori (TAR Sicilia n. 3346 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di impugnazione dell’autorizzazione allo scarico nella rete fognaria che comporti il passaggio della conduttura sul fondo del terzo decorre dall’inizio dei lavori, e non dal momento in cui il proprietario apprenda l’esistenza del provvedimento, allorché si contesti l’an dell’esecuzione dell’opera. La piena conoscenza rilevante ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. prescinde dalla conoscenza integrale dell’atto e si realizza con la percezione degli aspetti che rendono evidente la lesività. L’autorizzazione allo scarico esprime un rapporto pubblicistico tra istante e amministrazione e non incide sui rapporti civilistici tra privati, restando impregiudicati i diritti dei terzi, azionabili davanti al giudice ordinario. La clausola “fatti salvi i diritti dei terzi” conferma l’estraneità del titolo alla definizione dei conflitti reali.
Il Fatto
I ricorrenti, coeredi indivisi della proprietaria di un terreno nel Comune di Alì Terme, hanno convenuto davanti al Tribunale di Messina una società e due tecnici per accertare l’inesistenza di diritti reali o di passaggio sui fondi di loro proprietà. In quel giudizio i convenuti hanno prodotto l’autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune nel 2012, dalla quale è emerso che la rete fognaria di un complesso edilizio transita su una particella oggi dei ricorrenti.
Esperito l’accesso agli atti, i proprietari hanno constatato l’assenza di alcun assenso all’attraversamento della conduttura e hanno impugnato davanti al TAR Sicilia l’autorizzazione del 5 giugno 2012. Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso, il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’oggetto del giudizio è l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio per difetto di istruttoria e di presupposti, non l’accertamento della servitù, materia devoluta al giudice ordinario. Richiamando Cassazione civile, sez. un., n. 2368 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 1936 del 2014, il TAR ricostruisce il principio del doppio binario: davanti al giudice amministrativo la cognizione si limita all’annullamento dell’atto, mentre il titolare del diritto leso può scegliere la tutela diretta davanti al giudice ordinario.
Quanto alla costituzione della controinteressata, il termine dell’art. 46 cod. proc. amm. non è perentorio, ma la costituzione tardiva comporta le preclusioni dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Il Collegio dichiara inutilizzabili memoria e documenti depositati oltre i termini, ammettendo le sole difese orali, in linea con Cons. St., sez. IV, n. 9789 del 2024.
Nel merito dell’eccezione di irricevibilità, il Tribunale ritiene che, in tema di titoli edilizi e con argomenti trasponibili alle autorizzazioni allo scarico, se si contesta l’an dell’opera il termine decorre dall’inizio dei lavori; se si contesta il quomodo, dal completamento. Poiché nel caso si assume che nessun passaggio fosse consentito, la piena conoscenza coincide con l’inizio dei lavori, avvenuto nel 2012 secondo la difesa comunale non contestata. Il proprietario dell’epoca avrebbe dovuto attivarsi con l’accesso e impugnare senza indugio, salva la proposizione di motivi aggiunti. L’azione proposta dagli eredi dopo tredici anni è pertanto irricevibile, non potendosi spostare il dies a quo alla produzione dell’atto nel giudizio civile senza eludere il termine decadenziale.
Per completezza, il ricorso è comunque infondato. Il Comune, nel rilasciare l’autorizzazione, non risolve i conflitti civilistici tra privati né verifica ogni aspetto civilistico, ma accerta la legittimazione soggettiva e i profili urbanistici, edilizi e igienico-sanitari. La clausola “fatti salvi eventuali diritti dei terzi” conferma che l’atto non incide sui rapporti tra privati, che restano impregiudicati e tutelabili davanti al giudice ordinario. L’art. 10 del regolamento comunale, invocato dai ricorrenti, disciplina la servitù fognaria tra privati e non l’autorizzazione allo scarico. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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