Obbligo di provvedere sul condono: accertato il silenzio-inadempimento del Comune (TAR Lazio n. 14450 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che abbia presentato un’istanza di condono edilizio ha diritto di ottenere un provvedimento espresso che definisca il procedimento, gravando sull’Amministrazione un obbligo di provvedere la cui inerzia è illegittima. La mancata conclusione del procedimento nel termine di legge legittima il ricorso al rimedio del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, nomina di un commissario ad acta su istanza di parte.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato al Comune di Roma Capitale un’istanza di definizione del procedimento di condono, seguita da una istanza di riavvio e conclusione del procedimento. Rimanendo l’Amministrazione del tutto inerte, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per sentir accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’obbligo dell’ente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha premesso che, a fronte di una specifica istanza del privato volta a ottenere un provvedimento espresso, sussiste in capo all’Amministrazione un vero e proprio obbligo di provvedere, il cui inadempimento legittima il ricorso al rimedio avverso il silenzio-inadempimento. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 6453 del 2021 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3430 del 2021) secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste ogni qualvolta, in relazione al dovere di correttezza e buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni pubbliche.
Nel caso di specie, il Comune non aveva adottato alcun provvedimento finale, limitandosi a depositare documentazione attestante lo stato del procedimento in fase istruttoria. Tale circostanza non è stata ritenuta idonea a escludere l’inerzia, poiché la mera pendenza dell’istruttoria non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso entro il termine di legge.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Roma Capitale. L’Amministrazione è stata condannata a concludere il procedimento nel termine di giorni 150 dalla comunicazione o notifica della sentenza, mediante adozione di un provvedimento espresso, impregiudicata ogni determinazione nel merito e con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
Le spese di lite sono state poste a carico del Comune di Roma Capitale, in applicazione del principio di soccombenza.
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Nota della Redazione
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